Quesito pubblicato su ISF2005/1-d

Nonostante il Comune di … abbia approvato una delibera per consentire l’affidamento delle urne cinerarie ai familiari (in cui viene prevista, oltre la volontà espressa del defunto, anche quella manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo) l’ufficiale di stato civile comunale contesta tale interpretazione. Egli infatti dichiara che il D.P.24/02/2004 e relativo parere del Consiglio di Stato fanno divenire applicabile l’affidamento ai familiari delle ceneri cremate solamente attraverso le modalità richiamate dell’art. 3 della L. 130/2001, comma 1 punto e), che prevede l’affidamento ai familiari solo con l’espressa volontà del defunto. Il Comune chiede quindi gentilmente quale sia la giusta interpretazione.

Risposta:
La questione è effettivamente controversa. Si potrebbe optare per individuare l’espressa volontà del de cuius sia: – attraverso la forma scritta di chi la esprime (allora si ha il testamento nelle sue varie forme); – oppure anche attraverso la forma scritta di chi (avente titolo e in caso di contemporaneità dei pari grado tutti) riporta la volontà espressa inequivocabilmente dal de cuius. Mentre con la dispersione delle ceneri si può incorrere in violazione del Codice Penale ed è per questo che si opta per una espressione del de cuius rafforzata, per l’affidamento non vi è il timore (almeno in genere) di violazione del Codice Penale. La SEFIT, ad esempio, ha aderito alla interpretazione più estensiva con la circolare p.n. 5265 del 05/04/2004, dopo aver valutato che la maggioranza dei Comuni rappresentanti nella commissione nazionale funeraria si era espressa in tal senso. Si riporta il passo della circolare in questione: “Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.” In realtà occorrerà conformarsi a quanto regolato in sede regionale e/o comunale, finché non intervenga norma nazionale unificante.

Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 0224 del

Riferimenti:
Circolare allegata0.htm” target=”_blank”>Circolare allegata

Parole chiave:
CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-altri


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