Quesito pubblicato su ISF2005/1-a

Relativamente al rilascio del passaporto mortuario, contemplato dall’art. 27 del D.P.285/90 ed alla necessità di legalizzazione della firma (come previsto dal T.U. D.P.445/2000), ed in considerazione della circolare del Ministero dell’Interno 462/2002 trasmessa ai Comuni in data 11/4/2003, che attribuisce al Sindaco e non più al Prefetto le competenze di cui agli artt. 28 e 29 del 285/90, il Comune di … chiede in cosa consista la legalizzazione della firma, ed in particolare se trattasi di deposito una tantum o se debba essere posta e legalizzata su tutti i documenti prodotti volta per volta.

Risposta:
L’istituto della legalizzazione ha riguardo all’attestazione della legale qualità del soggetto che sottoscrive un atto e dell’autenticità della sua firma. Attualmente, è regolato dall’art. 33 D.P.28 dicembre 2000, n. 445, in via generale. Con taluni Stati, sussiste una Convenzione, fatta a L’Aja il 5 ottobre 1961, che abolisce la legalizzazione, rendendo necessaria unicamente l’apposizione della “apostille” da parte delle autorità competenti designate dallo Stato aderente per i propri atti destinati a valere al di fuori del territorio nazionale. Per l’Italia, autorità competente alla legalizzazione degli atti formati in Italia e da valere all’estero è il Prefetto-Direttore dell’UTG. Sempre per l’Italia, autorità competente per la “apostille” è sempre il Prefetto-Direttore dell’UTG. Per la verifica degli stati aderenti, si può utilizzare il seguente sito www.hcch.net, ricercando la Convenzione n. 12. Con altri Stati esistono convenzioni che superano, per taluni atti e documenti, anche l’esigenza della formalità della “apostille”. Sono individuabili al sito www.ciec1.org. La legalizzazione o, per i Paesi aderenti, la “apostille” della Convenzione de L’Aja del 5/10/1961, è effettuata previo deposito della firma presso l’Ufficio legalizzazioni della prefettura-UTG, che, di norma, ha luogo all’atto dell’assunzione della funzione o dell’attribuzione di un incarico o delega a svolgere determinate funzioni. Rispetto alla competenza del sindaco, va ricordato che il rilascio del passaporto mortuario rientra tra i compiti e funzioni, attribuite in via esclusiva ai soggetti di cui all’art. 107, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., rientrando nella previsione di cui alla lettera f), compiti che non sono derogabili (comma 4 successivo).

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Decreto

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere,TRASPORTO_FUNEBRE-altri


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