Quesito pubblicato su ISF2004/4-h

È possibile effettuare la estumulazione di un feretro tumulato in un sepolcro, per poi trasferirlo ad altra sepoltura o per dar luogo ad una pratica funebre diversa dalla tumulazione (inumazione o cremazione)?

Risposta:
Sì, laddove fin dall’inizio della tumulazione questa non fosse stata cosiddetta a “tomba chiusa” per volere del fondatore del sepolcro. In altri termini se chi ha fondato il sepolcro ha inserito la clausola espressa che per nessun motivo la salma doveva essere trasferita, gli aventi titolo non possono, fino alla scadenza della concessione, contrastare tale volontà. Dal testo del quesito si evince che già il feretro venne in passato traslato, per cui si può presumere che ciò sia stato consentito (e quindi non ci si trovasse in condizioni di tomba chiusa). Per poter effettuare la estumulazione e la traslazione occorre una domanda di un avente titolo (familiare, con il criterio dello jure sanguinis). La raccolta delle ossa o la destinazione dei resti mortali non ha necessità di intervento del parente più prossimo, ma è automatica alla scadenza della concessione. La destinazione delle ossa è allora l’ossario comune. Dei resti mortali secondo quanto stabilito dalla ordinanza del sindaco che regola esumazioni ed estumulazioni (e quindi inumazione in campo inconsunti, cremazione). Ciò premesso, si ritiene possibile la estumulazione del feretro anticipatamente alla naturale scadenza della concessione sia per un trasferimento ad altra sepoltura, sia per provvedere alla cremazione.

Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-ossario,CADAVERE-altri


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