Il Comune di … comunica di aver ricevuto, da parte di un marmista locale, la seguente proposta di sepoltura delle urne cinerarie in tomba a filare in terra: Un defunto è già sepolto in terra da tre anni. Ora, essendo deceduta la moglie, che per riposare accanto al marito ha scelto il rito della cremazione, ci viene proposta la tumulazione dell’urna in una nicchia di marmo predisposta appositamente sulla testata della lapide. La nicchia verrebbe sigillata e sulla piastra verrebbero poi indicate le generalità del defunto. Il Comune vorrei sapere se tale sistema di sepoltura può essere accettato.
Risposta:
Per poter essere applicato tale sistema, questo dovrebbe essere previsto nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Anche se a parere dello scrivente sembra che NON contrasti con la legge, esiste comunque una problematica procedurale. Difatti la inumazione in campo comune non presuppone la concessione di area, ma semplicemente l’uso della fossa. Inoltre vi è un diritto di polizia mortuaria per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti comuni, un diritto di apposizione di copritomba. Per cui dovrebbe essere prevista la introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione (10 anni). Il manufatto è però costruito a cura del familiare. Al termine dell’ordinario periodo di inumazione, deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, sono versate nel cinerario comune. In alternativa trovano un ossarietto dove mettere la cassettina con i resti dell’esumato assieme alla urna cineraria. Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, in quanto non c’è concessione se non quella del temporaneo uso dell’area su cui poggia il copritomba. Dal punto di vista economico la cosa deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre chiaro che in ogni momento l’avente titolo può trovare altra collocazione, tra quelle consentite, all’urna cineraria.
Norme correlate:
Art capo14 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-inumazione,CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,SEPOLCRO-sepoltura
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