Quesito pubblicato su ISF2004/4-b

L’Ufficio concessioni del Comune di … pone il quesito che segue. Nel 1852 il Sig. X acquistò una cappella di famiglia a 12 posti. Alla sua morte i sei figli ereditarono ciascuno 1/6 della quota (cioè 2 posti). Ad oggi sono quattro le persone che usufruiscono della concessione (tre eredi di 1/6 ricevuto da un figlio del Sig. X ed una erede di un 1/6 ricevuto da un altro figlio del Sig. X). Recentemente si sono rese necessarie delle opere di manutenzione del sepolcro e si è posto il problema di come queste vadano ripartite fra i concessionari. Premesso che l’attuale regolamento di polizia mortuaria comunale nulla disciplina in merito, è il Comune che deve ricercare gli eredi dei rimanenti 4/6 della concessione (invitandoli o a richiedere la voltura o a rinunciare alla quota) oppure gli attuali fruitori della concessione possono accordarsi fra loro, e quindi senza intervento formale del Comune, sull’equa suddivisione dei posti?

Risposta:
Nel merito del quesito posto occorre distinguere tra diritto ad essere sepolto nella tomba ed obblighi manutentivi della stessa. Il diritto ad essere sepolto nella tomba è iure sanguinis, cioè dipendente dal rapporto col fondatore del sepolcro ed indipendente dalla quota ereditata. In sostanza chi prima muore viene tumulato. È tradizione che vi sia una sorta di divisione dei posti in base alla quota di proprietà del sepolcro, ma questo non è elemento di diritto. Le opere di manutenzione vengono svolte da chi le richiede, avendone titolo e per la quantità e la qualità richiesti. La suddivisione in quote delle spese di manutenzione è questione a cui resta estraneo il Comune e viene regolata fra gli eredi. Non è obbligo del Comune effettuare ricerche sugli aventi titolo, a meno che non debba procedere ad ingiungere specifiche manutenzioni o per procedere a decadenza della concessione. La complessa procedura instaurata dal Comune per ritrovare intestatari di quote concessorie, in assenza di normativa nel regolamento di polizia mortuaria comunale, rischia di portare in un vicolo cieco, senza adeguata regolamentazione locale. Si ritiene infatti che in tali situazioni di carenza regolamentare sia utile procedere all’«accre-scimento di fatto» delle quote degli intestatari che sono ancora in vita non potendo il Comune pronunciare la decadenza per estinzione della famiglia (non essendo regolamentata in sede locale tale fattispecie) e non potendo nemmeno essere prevista la retrocessione (essendo mancante il soggetto che attua la retrocessione). In definitiva, nella situazione regolamentare del Vs. Comune, la tomba viene usata dai discendenti ancora in vita del fondatore. Questi si accollano tutte le spese di manutenzione nei modi che riterranno. Se tra loro si ha un accordo con scrittura privata circa la ripartizione di posti e spese manutentive, il Comune ne resta estraneo.

Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-erede,CONCESSIONE-permesso di costruzione,CONCESSIONE-sepolcro,CONCESSIONE-altri,TRASPORTO_FUNEBRE-vigilanza


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