Premesso che la concessione di un loculo presuppone la redazione di un contratto le cui parti contraenti sono il Comune e l’intestatario della concessione stessa a cui compete l’onere della corresponsione di un importo pari alla tariffa vigente del loculo, oltre alle spese contrattuali ai sensi del D.Lgs. 604/1962 e n. 3 marche da bollo dell’importo di euro 10,33 (una da apporre sulla domanda di concessione e le rimanenti due da apporre ciascuna sulla duplice copia del contratto), l’ufficio scrivente ha rilevato alcune pratiche di concessione loculi rimaste inevase, alcune delle quali risalenti a più di dieci anni fa. A volte si tratta di pratiche per le quali manca solo l’atto di concessione (o contratto) e la corresponsione delle spese di contratto, unitamente ai valori bollati; tuttavia vi sono casi in cui il loculo mai fu pagato. Si chiede pertanto se tali pratiche inevase possano essere regolarizzate, sia pur in modo anacronistico, richiedendo agli interessati la corresponsione di quanto ancora dovuto al Comune, senza calcolo di interessi e se vi sia prescrizione.
Risposta:
La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione. Considerando come, a volte, possano esservi situazioni di mancata stipula dell’atto di concessione non imputabili alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all’attività degli uffici comunali, si ritiene che, se ne esistano i presupposti regolamentari di cui al periodo precedente, possa procedersi alla stipula, seppure tardiva, dell’atto di concessione, salva, se occorrente, la integrazione dell’imposta di bollo, cui l’atto di concessione è oggetto fin dall’origine, nella misura attualmente vigente. Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia stata versata, e il mancato perfezionamento dell’atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente. In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo, il ché comporta l’esigenza che il comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l’utilizzo di fatto avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.). In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 C.C.). La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell’atto di concessione.
Norme correlate:
Art capo19 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Decreto
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-tumulazione,CONCESSIONE-cessione di tomba,CONCESSIONE-contratto,SEPOLCRO-sepolcro familiare
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