Il Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di … chiede se è possibile che in una cassettina resti possano essere collocate le ossa di due defunti, considerato che le stesse possono essere depositate indistintamente nell’ossario comune.
Risposta:
La risposta al quesito posto è negativa. Le ossa di ciascun defunto devono essere raccolte e deposte in distinta cassetta di zinco. L’art. 36, comma 2, del DPR 285/90, specifica che la cassetta deve riportare anche il nome e cognome del defunto. La lettura del comma 3 dello stesso articolo affronta il caso di ossa dove non è possibile la identificazione del defunto contenuto nella cassetta. Ergo occorre distinguere e identificare le ossa di un defunto. È invece possibile utilizzare una cassetta di zinco, con separati scomparti con parete di zinco, in cui collocare ad esempio le ossa di marito e moglie, ma occorre porre distinte targhette che consentano senza ombra di dubbio l’identificazione delle ossa. Le ossa non abbisognano della cassetta di zinco solo se sono inserite alla rinfusa nell’ossario comune.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-ossa,CADAVERE-ossario
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