Quesito pubblicato su ISF2004/3-d

Il regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di … non disciplina l’argomento trattato all’art. 3, co. 4 del DPR 15/7/03 n. 254. Si pongono quindi i seguenti quesiti: – Se l’amputato richiede per la parte anatomica riconoscibile la tumulazione in un loculo già acquistato, è obbligatorio autorizzare tale tumulazione? – Nel caso di loculi di dimensioni tali da contenere esclusivamente una cassa, qualora il loculo sia stato occupato in precedenza da parti anatomiche e in seguito si debba tumulare l’amputato, cosa si deve fare della parte anatomica precedentemente tumulata? – Se la persona amputata non dispone di loculo è possibile vendere un loculo per la parte anatomica, o eventualmente utilizzare una celletta riservata per la tumulazione di resti mortali o urne cinerarie?

Risposta:
Si è del seguente parere: 1) Se l’amputato chiede la tumulazione dell’arto nel loculo, questi ne ha diritto, fino alla capienza del loculo stesso. 2) L’autorizzazione alla tumulazione presuppone semplicemente la verifica del diritto alla sepoltura e il pagamento (in genere) di un diritto alla tumulazione, nonché il versamento di una somma per chi procede alla materiale tumulazione. 3) Se il loculo ha unicamente la dimensione per il contenimento di un feretro (se la dimensione è maggiore il problema non si pone in quanto arto e feretro stanno nello stesso loculo), la scelta è a carico dell’amputato/avente diritto, che viene posto a conoscenza delle possibilità: a) inizialmente può decidere la tumulazione dell’arto nel loculo vuoto. Al suo decesso si effettua traslazione dell’arto e se sono decorsi 20 anni questo è equiparato a resto mortale e come tale soggetto alle norme relative. se il decesso avviene prima dei 20 anni occorre tumulare l’arto amputato anche in un ossarietto o in un altro loculo; b) inizialmente può decidere la tumulazione in un ossarietto avente le dimensioni atte a contenere il feretrino. Nel loculo sarà tumulato il feretro e se il decesso avviene oltre i 20 anni si può tentare la riduzione in resti dell’arto e la ricongiunzione nel loculo della cassetta dei resti ossei; c) inizialmente può decidere per la cremazione dell’arto. L’urna viene collocata nel loculo e al momento del decesso questo consente di avere la riunificazione senza troppe difficoltà (stante la dimensione delle urne per ceneri). 4) Infine la “diversa modalità” è da intendersi quella differente da quanto prescelto in via ordinaria per gli arti amputati dalla struttura sanitaria. In altri termini se la scelta ordinaria è la cremazione, l’amputato potrà chiedere l’inumazione o la tumulazione. In ambedue i casi l’onere è a carico del richiedente (struttura sanitaria se l’amputato non fa la richiesta, amputato se fa la richiesta). 5) Si è già data risposta implicita (positiva) al quesito se fosse consentito concedere un loculo o un manufatto (es. celletta o altro) per la sola conservazione dell’arto amputato (in feretrino o urna cineraria).

Norme correlate:
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 254 del 3

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,CADAVERE-resti mortali,CADAVERE-tumulazione,VARI-parti anatomiche


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