Quesito pubblicato su ISF2004/3-c

I servizi cimiteriali del comune si trovano di fronte alla richiesta di estensione del diritto di tumulazione in tomba di famiglia a concessione novantanovennale dei generi del titolare della tomba stessa. Si chiede se la richiesta fatta dai figli (maschie femmine) del titolare, deceduto, possa essere accolta. In caso positivo si chiede se bastano le autorizzazioni di tutti i figli a tale estensione in forma di scrittura privata non autenticata e se queste bastano al fine di un eventuale rilascio da parte del sindaco di una autorizzazione alla tumulazione di salma o se sia necessario provvedere alla estensione del contratto di concessione originario.

Risposta:
Il diritto di sepoltura nei sepolcri privati nei cimiteri è riservato al concessionario ed ai componenti della di lui famiglia, il ché esclude che possano trovarvi sepoltura le salme di altre persone. La definizione dell’ambito della famiglia del concessionario va, od andrebbe, definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale dovrebbe altresì regolare il c.d. subentro nella concessione in caso di decesso del concessionario (fondatore del sepolcro), dato che la fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario). In altre parole, sia la definizione di famiglia del concessionario sia gli effetti che si abbiano in conseguenza del decesso del concessionario (fondatore del sepolcro) sono rimessi alla fonte regolamentare locale. In difetto di altre indicazioni, per come la questione è stata posta, sembrerebbe che il Regolamento comunale di polizia mortuaria non preveda, o forse l’escluda, il subentro di discendenti nella posizione di concessionari, ma anche che la famiglia, quale definita in tale fonte, escluda gli affini di 1° grado. Se questa deduzione risultasse corretta, si dovrebbe concludere per l’esclusione della accoglibilità di una richiesta di estensione del diritto ad essere sepolti o, comunque, di una modifica dell’ambito familiare a cui è riservata la sepoltura. Astrattamente, una modifica dell’atto concessorio non potrebbe essere considerata ammissibile neppure se il concessionario fosse vivente, se non ricorrendo ad una novazione, cioè estinguendo il rapporto giuridico sorto in origine e sostituendolo con altro nuovo, e previo versamento delle tariffe attualmente vigenti. Altrettanto va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda le forme, incluse quelle relative alle “autorizzazioni” dei membri della famiglia, anche se trovano in ogni caso applicazione le norme di legge e regolamento in materia di procedimento amministrativo e di documentazione amministrativa (ad esempio, ricorrendo ad un’istanza sottoscritta da tutti gli interessati con l’osservanza dell’art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). In caso contrario, valgono le comuni disposizioni del C.C. in materia di diritti, dato che il diritto di sepolcro rientra tra i diritti personalissimi e che hanno riguardo ai c.d. diritti della personalità (per cui, forse, la c.d. scrittura privata non autenticata potrebbe ravvisarsi come non idonea). Qualora il Regolamento comunale di polizia mortuaria non regolasse le fattispecie di cui sopra, dovrebbe escludersi ogni possibilità di modifica del rapporto giuridico di concessione posto in essere, anche se gli attuali titolari potrebbero unilateralmente rinunciarvi (magari, per richiedere successivamente una nuova concessione, nuova sotto ogni profilo, con differenti riferimenti alla famiglia del concessionario). Si suggerisce di effettuare una verifica sulla nozione di famiglia del concessionario individuata dal Regolamento di codesto comune.

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Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-tumulazione,CONCESSIONE-contratto


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