Quesito pubblicato su ISF2004/2-e

Il Comune di … gestisce attualmente: a) in forma diretta (in economia) i servizi di onoranze funebri ed illuminazione votiva; b) in appalto la gestione dei servizi cimiteriali, ovvero pulizia, gestione verde ed operazioni cimiteriali, mentre costruzione cimiteri, concessioni, gestione amministrativa e custodia rimangono in capo al Comune. Alla luce dell’art. 2 dell’AC 4144 e in attesa di ulteriori sviluppi normativi da parte della Regione E.R., potrà il Comune mantenere la gestione diretta di onoranze funebri e lampade votive, senza costituire una società o concedere detti servizi all’esterno?

Risposta:
Occorre scindere il problema in due. 1) In base all’AC 4144 (ma anche alla prima bozza di DDL della Regione E.R.) occorre separazione societaria per lo svolgimento di attività funebre e di altra attività contigua, gestita in monopolio. Per cui occorre la separazione per l’attività funebre. Non per la illuminazione elettrica votiva che può permanere in capo al soggetto gestore del cimitero. 2) La riforma dei servizi pubblici locali che ha recentemente modificato l’art. 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000 introduce la distinzione tra servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica. Allo stato attuale molti commentatori ritengono che i servizi funebri siano senza ombra di dubbio attività economica. Per cui gestibili solo in una delle forme consentite: società affidataria del servizio scelta a mezzo di gara, società affidataria del servizio in cui il socio privato sia stato scelto a mezzo gara, infine società totalitaria pubblica nella formula in house. Alla stessa conclusione pertanto si perviene anche in base a questa norma e cioè la necessità di operare attraverso una società di capitali per l’attività funebre. Più controversa è la questione se anche il servizio cimiteriale debba obbligatoriamente essere gestito a mezzo società in quanto attività economica ( per effetto dell’art. 1 comma 7bis della L. 26/2001). Si propende, data la dimensione del suo Comune, per la rilevanza economica. Il che comporta che i servizi in essere affidati senza gara debbano cessare entro il 31/12/2006. La questione è se la gestione in economia diretta sia considerata forma di affidamento o meno. Letteralmente no, ma gli orientamenti prevalenti vanno nel senso di considerare che i servizi a rilevanza economica debbano essere gestiti a mezzo società.

Norme correlate:
Art 00 di Decreto Legislativo n. 267 del 0

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-operazioni cimiteriali,CIMITERO-costruzione,CIMITERO-illuminazione votiva,IMPRESA_FUNEBRE-onoranza funebre


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