Quesito pubblicato su ISF2004/2-d

Un utente ha richiesto recentemente che gli vengano riconosciuti due testamenti olografi, vergati in vita nel 1982 da due parenti defunti che gli avrebbero così lasciato le loro quote di un sepolcro di famiglia per il quale l’interessato possiede già un’altra quota ereditata dal defunto padre. Considerato che tali testamenti, in teoria riferiti alle volontà di due distinte persone, riportano in modo palese la stessa calligrafia, unitamente alla data (senza specificazione del luogo) e alla firma di tre presunti testimoni per ciascun testamento, ivi compresa quella del dichiarante stesso, che differisce ulteriormente dalla calligrafia che ha stilato la dichiarazione testamentaria, si chiede in generale quali debbano essere gli elementi che contraddistinguono un testamento cosiddetto olografo e, nello specifico, come comportarsi nei confronti dell’utente in questione.

Risposta:
Sotto il profilo della forma del testamento, occorre tenere presente come il testamento olografo, consistente in atto scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore (art. 602 C.C.), può avere esecuzione unicamente una volta avvenuta la sua pubblicazione (art. 620 C.C.). In difetto di pubblicazione, un siffatto documento non produce effetti giuridici di sorta, rimanendo quale “carta privata” e senza forza probatoria, almeno per quanto riguarda la successione in diritti spettanti, in vita, al testatore. Rispetto alla validità del testamento, quando possa avere esecuzione, quale titolo di disposizione di sepolcri ed, in particolare, del diritto di sepoltura, va rilevato come (dal 10 febbraio 1976 e secondo altri dall’entrata in vigore del libro III del codice civile) la titolarità del sepolcro non costituisca posizione soggettiva disponibile con atti a contenuto privatistico, ma il diritto di sepoltura deriva dall’appartenenza alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, la disponibilità è ammessa per quanto riguarda la proprietà del manufatto sepolcrale, se eretto dal concessionario, fin tanto ché sussista la concessione, proprietà da cui derivano gli oneri, ad esempio di manutenzione (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che in questo caso verrebbe ad essere distinta dal titolo ad ottenere sepoltura nel sepolcro privato, titolo connesso all’appartenenza alla famiglia. In ogni caso, su questi aspetti, occorre fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria per quanto riguarda l’uso e la sua trasmissione in occasione del decesso del concessionario.

Norme correlate:
Art capo10 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-erede,CONCESSIONE-titolarità,SEPOLCRO-erede,SEPOLCRO-manutenzione,SEPOLCRO-sepolcro familiare


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