Quesito pubblicato su ISF2004/2-a

Per la certificazione di esclusione di morte dovuta a reato l’A.USL di … utilizza un modulo che prevede che la firma del medico che lo sottoscrive sia autenticata dal direttore sanitario del presidio ospedaliero o da dirigente sanitario della direzione sanitaria del presidio ospedaliero. Ciò comporta, in caso di giorno festivo o prefestivo (sabato), che il medico di direzione sanitaria di turno di pronta disponibilità venga all’ospedale per una firma. Ha senso questa sottoscrizione di autenticità da parte di un direttore sanitario (che magari non conosce affatto il medico)? Se il fine è l’attuazione di un doppio controllo perché non ricondurla al primario del reparto o a chi ne fa le veci?

Risposta:
Si tratta dell’applicazione dell’art. 79/4 del DPR 285/90. In materia di organizzazione sanitaria è competente la Regione che, per norma di legge, decide in materia di organizzazione del servizio. E ciò anche in materia di polizia mortuaria, per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto eccedesse dalle competenze dello Stato l’indicazione puntuale nel regolamento di polizia mortuaria nazionale dei soggetti cui affidare determinate incombenze (tra cui quelle richiamate nel quesito). In proposito, appena uscito il DPR 285/90, vi fu un ricorso della Regione Lombardia, da lei vinto. La sentenza riguarda sì la Lombardia, ma è estensibile anche a quelle Regioni che abbiano adottato/adottino una legge di organizzazione in materia sanitaria. A maggior ragione oggi, in presenza della L.C. 3/2001 e della legge attuativa L. 5/6/2003, n.131. In sostanza la norma nazionale può solo stabilire che occorra una determinata verifica in certe situazioni (come la cremazione che può eliminare definitivamente ogni prova in caso di morte per reato) ed il tipo di soggetto che la deve compiere. Per cui è il medico curante o il necroscopo che certifica l’assenza di sospetto che la morte sia dovuta a reato. Il DPR 285/90 chiede inoltre che sia autenticata la firma da parte del coordinatore sanitario. Ciò per garantire chi autorizza la cremazione (dipendente del Comune a ciò incaricato) che la firma apposta dal medico sia proprio del soggetto che la può fare. Cosicché il ruolo del coordinatore sanitario, citato dal DPR 285/90, è solo quello di autenticare la firma del medico che esclude il sospetto di morte dovuta a reato. Si può affrontare il problema semplicemente attraverso la delega da parte del coordinatore sanitario (o della figura che nella A.USL in questione ricopre questo incarico) all’autentica della firma ad un qualunque altro soggetto da questi individuato nella struttura organizzativa della A.USL e data la natura della delega non è nemmeno necessaria una particolare qualificazione. Si pensi infatti che in ogni Circoscrizione comunale è un semplice impiegato che autentica le firme. Una semplicissima soluzione sta nel delegare alla firma i medici necroscopi. In tal maniera, dovendo questi svolgere la loro funzione, nel contempo autenticano anche la firma del curante. Se manca il curante è il necroscopo che fa il lavoro di entrambi. Il necroscopo è chiaramente individuato dalla A.USL e ad essa risponde (art. 4 del DPR 285/90) e generalmente appone la sua firma unitamente ad un timbro della A.USL da cui è nominato. Adottando questa soluzione si semplifica la procedura sia per quanto riguarda i decessi all’interno di strutture sanitarie, che per quelle in abitazioni private. Se il servizio di medicina necroscopica è già strutturato con turni adeguati, anche dal punto di vista dei costi gestionali non dovrebbero sussistere ulteriori oneri.

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo16 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,CADAVERE-certificato di morte,CADAVERE-cremazione,VARI-causa di morte,VARI-autorità sanitaria,VARI-reati


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