Il Comune di … effettua il trasporto dei cadaveri nell’ambito del territorio comunale (ai sensi degli artt. 16 e 19 del DPR 285/1990), limitandosi a mettere a disposizione l’autofunebre con autista. Gli altri servizi (es. fornitura cofano, fiori, epigrafi) vengono effettuati dalle imprese di onoranze funebri incaricate dai familiari del defunto. Il servizio di trasporto cadaveri viene esercitato dal Comune con diritto di privativa e – qualora non siano richiesti servizi o trattamenti speciali – viene effettuato gratuitamente, quale servizio di interesse pubblico obbligatorio. Il Comune di …, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali in materia di privativa, chiede: 1) se sia legittimo o addirittura obbligatorio che il Comune continui ad esercitare i trasporti funebri nei termini sopra descritti; 2) se sia possibile o addirittura necessario liberalizzarli in favore delle imprese di onoranze funebri, e in tal caso, con quali modalità.
Risposta:
La privativa nel trasporto funebre, anche nella modalità individuata dal Comune è ormai superata. Dapprima è intervenuto il parere dell’Antitrust, poi è seguita una serie di sentenze di vari TAR, tutte concordanti in materia. Solo il Ministero dell’interno ha dapprima difeso la privativa e poi ha parzialmente rettificato la propria posizione, sostanzialmente dicendo che valeva per chi si apprestava a fare nuove concessioni di servizio (quindi valeva fino a scadenza di quelle vecchie, sicuramente per quelle prima della emanazione della L. 142/90, con meno sicurezza per quelle dall’uscita della Legge 142/90 e fino al parere dell’Antitrust, sostanzialmente negativo per le concessioni successive al parere dell’Antitrust). Sul finire dell’anno 2000 la SEFIT, vista la situazione, consigliava di “liberalizzare” il trasporto funebre, ma con adozione di regolamento per il suo esercizio, fornendo schemi di indirizzo. Rispetto a quella circolare che dava anche una traccia di riferimento per l’adozione del regolamento e dell’ordinanza sindacale attuativa e ancora dell’atto deliberativo di C.C. necessario, la situazione si è evoluta nel senso che ormai sono molte le sentenze di TAR a sostegno della tesi della liberalizzazione. La più chiara, ma anche quella che incide più negativamente, è quella del TAR Parma. Questa sentenza infatti mette in discussione anche la possibilità di richiedere da parte del Comune i diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 del DPR 285/90. Quindi, rispetto alla circolare SEFIT citata (p.n. 4364 dell’11/12/2000), che era antecedente, è meglio che nell’atto deliberativo sul sistema tariffario e di regolazione del trasporto funebre, si specifichi che si tratta (se si vogliono incassare) di diritti per rilascio autorizzazione al trasporto funebre (dentro al Comune o in partenza per fuori Comune).
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
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