Quesito pubblicato su ISF2004/1-b

Un concessionario ha domandato alla Direzione Cimiteriale del Comune di … di poter rivendere a terzi la propria cappella gentilizia – di recente realizzazione e mai utilizzata – causa una sopravvenuta ristrettezza economica. Considerato che tale richiesta rispetterebbe i canoni dell’attuale Regolamento locale di polizia mortuaria comunale (ormai obsoleto, in quanto vigente dal 1972 e quindi in netto contrasto con i DPR 803/76 e 285/90 in relazione al diritto d’uso e destinazione di un manufatto su suolo demaniale cimiteriale) e che nella bozza del nuovo Regolamento locale di polizia mortuaria comunale predisposta da tale Direzione si sottolinea che il diritto d’uso non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti “inter vivos”, si chiede se tale richiesta debba essere o meno avallata.

Risposta:
Il fatto che il regolamento di polizia mortuaria del Comune preveda ancora la commerciabiltà di manufatti ed aree (essendo vetusto) non determina degli obblighi da parte di codesta Amministrazione di accogliere la compravendita tra terzi di sepolture, in quanto ogni norma in contrasto con il regolamento di polizia mortuaria nazionale viene abrogata dal momento che il nuovo regolamento nazionale acquista efficacia. Le norme sulla possibilità di contratti inter vivos o mortis, causa di trasferimento di sepolture, sono contenute nel vecchio regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con RD 1880/1942. Questo regolamento è stato cambiato (e in particolare è stata cassata proprio la norma in questione) con il DPR 803/1975, che negli ultimi articoli prevede l’espressa abrogazione di ogni norma incompatibile con questo. Attualmente è vigente il DPR 10/9/1990, n. 285, che anch’esso non contempla la possibilità di compravendita diretta tra privati. Anzi permette l’uso di area per sepoltura in cimitero solamente a coloro i quali la ottengono in concessione dal Comune e vi costruiscono il monumento funerario entro un tempo determinato, sancendo chiaramente che non è consentito il lucro e la speculazione (art. 92 comma 4) e limitando l’uso della cappella familiare alla sola famiglia e fino al completamento dei posti (art.93). É quindi interdetto al concessionario in questione vendere il manufatto o trasferire la concessione a terzi diversi dal Comune. Alla luce della vigente normativa nazionale il Comune può solamente procedere, se lo ritiene, all’accoglimento della rinuncia di concessione cimiteriale già effettuata. Per l’accoglimento occorre che la sepoltura sia libera (o l’impegno a liberarla prima della consegna) da salme, resti mortali, ossa, ceneri. É giusto riconoscere un importo al concessionario sia per il terreno, sia per il costruito (sopra o sotto il suolo). In genere si utilizza per l’area un valore pari a 1/198 per il numero di anni di residua concessione, se a tempo determinato, calcolato sulla tariffa vigente al momento del calcolo. Ad es.: se per 10 mq. di area la tariffa vigente è di 5.000 euro, e sono trascorsi 6 anni dalla concessione (originariamente di 99 anni), spetta al concessionario un importo pari a 93/198 esimi [cioè (99-6)/198 dei 5.000 euro]. Se la durata originaria della concessione era perpetua si calcola in via convenzionale il 50% del valor attuale. Per il costruito non vi è altra soluzione che una stima del Vs. ufficio tecnico in base al valor di costruzione di una opera analoga, anch’essa da sottoporre ad un abbattimento che in genere è sempre pari al 50% del valore. Occorre l’accettazione preventiva da parte dell’interessato di questo valore. Queste sono norme che dovrebbero essere presenti nel regolamento comunale. In assenza, si può procedere con una deliberazione di consiglio comunale modificativa del regolamento (o del sistema tariffario). Conseguentemente il dirigente applica il sistema e procede alla determina conseguente. Si potrebbe anche procedere con deliberazione comunale caso per caso, ma si consiglia di costruire un sistema normativo che possa poi essere valido per tutti.

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-rinuncia,CONCESSIONE-trasferimento a terzi,SEPOLCRO-cappella gentilizia


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