Una famiglia ha richiesto all’Ufficio cimiteri del Comune di … la estumulazione straordinaria – dopo 10 anni dalla tumulazione – di una salma (con richiesta di avviarla a cremazione), affinché si possa liberare il tumulo per introdurre nuova salma. È possibile acconsentire a tale richiesta?
Risposta:
Se il de cuius è deceduto dopo l’entrata in vigore del DPR 285/90 e non vi è uno scritto che dica che è contrario alla cremazione, la estumulazione per avviamento a cremazione è d’obbligo autorizzarla da parte del Comune se è richiesta da tutti familiari aventi titolo. Se c’è la scelta del de cuius per la sepoltura in tumulo, i resti mortali devono colà essere mantenuti (anche solo come forma di ossa o di ceneri) e non è possibile il trasferimento ad altra sepoltura. Il Comune è legittimato in tal senso alla luce di quanto previsto dal punto 4 della Circolare 31.07.98, n. 10. Per cui la autorizzazione alla cremazione non può essere rilasciata dal Comune se non si acquisiscono agli atti: a) una dichiarazione di tutti i familiari circa la loro volontà alla cremazione; b) una dichiarazione degli stessi familiari di mancanza di espressa volontà contraria del de cuius alla cremazione. Per il resto ci si comporta come se ci si trovasse di fronte al caso di un cadavere. Pertanto occorre sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la piena applicazione dell’articolo 79 del DPR 285/90. Se invece il de cuius era deceduto prima dell’emanazione del DPR 285/90, ci si comporta come sopra solo nel caso di rinvenimento postumo di volontà scritta alla cremazione del de cuius.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
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