Quesito pubblicato su ISF2003/4-e

Il Servizio Igiene della A.USL di … chiede quale sia il comportamento adeguato da tenere in caso di salme ritrovate presso il domicilio qualche tempo dopo la loro morte: in questi eventi infatti, a causa della fuoriuscita dei liquami cadaverici dalla salma, si pone il problema della pulizia dell’abitazione. Chi ha quindi l’obbligo di provvedere a proprie spese a tale incombenza tramite una delle ditte specializzate in pulizia e sanificazione: l’A.USL (alla quale si rivolgono di solito i familiari) oppure i familiari stessi (come sostenuto dalla A.USL)? Il Servizio Igiene domanda inoltre come agire quando non vi sono familiari oppure quando questi si rifiutano di interessarsi al problema. In questi casi viene sempre interpellato lo stesso Servizio Igiene dell’A.USL, o dalle forze di Pubblica Sicurezza o dall’amministratore di condominio (al quale pervengono le lamentele dei condomini per il cattivo odore proveniente dall’appartamento). L’A.USL manifesta dei dubbi sulla legittimità di proporre un’ordinanza sindacale (solo sulla base delle ripetute segnalazioni verbali) che assegni ad una ditta di pulizie il compito di intervenire in un appartamento privato, sia perché è un intervento oneroso per il Comune, sia perché si tratta di proporre interventi in una abitazione privata in assenza del legittimo proprietario, con l’eventualità di vedersi successivamente rinfacciare la sparizione di oggetti o altro. Tutto ciò premesso si chiede se si è a conoscenza di come le problematiche sopra esposte vengano affrontate in altre realtà territoriali.

Risposta:
Non si ha notizia di come in altri Comuni si siano affrontate situazioni simili. Si ritiene comunque che si possa applicare il DM 219/00, in quanto il materiale in questione dovrebbe essere parificato a sangue o ad altro liquido biologico. L’interpretazione è al momento estensiva, ma perfettamente in linea con le garanzie di salvaguardia della salute e dell’ambiente. Tra l’altro in futuro lo schema di regolamento modificativo del DM 219/0 (che ha ricevuto il parere della Conferenza Unificata e ora sta per essere pubblicato) porta ad un chiarimento in materia parificando tali rifiuti speciali a quelli sanitari (vedasi punto g) del comma 5 dell’art. 1 “g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici.” Si tratta quindi di rifiuti parificati a quelli sanitari non pericolosi, tranne nel caso che: 1) sia sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile; 2) siano feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti. Seguendo tale impostazione occorre escludere che tali materiali siano potenzialmente infetti. L’esclusione può essere fornita dal medico curante o in sua assenza da chi ne fa le veci. Nel caso si escluda la pericolosità possono essere seguite le normali procedure di sanificazione e si possono evacuare tali rifiuti anche attraverso la rete fognaria (o per stracci e altro come rifiuti urbani). In caso di rifiuti potenzialmente infetti occorre che siano raccolti da ditta che abbia le caratteristiche per poter smaltire rifiuti sanitari potenzialmente infetti (o infetti nel caso lo fossero). Per rendere più semplice la cosa si potrebbe seguire il circuito per la raccolta dei rifiuti sanitari in struttura sanitaria. L’onere (ma anche la scelta della ditta) è della famiglia interessata. Se ragioni di pubblico interesse (che non sono solo di opportunità) rendono necessario un intervento di tal genere, questo può essere disposto dal Servizio di Igiene pubblica nei confronti della famiglia interessata, che deve essere tenuta a rimuovere i rifiuti e a provvedere alla sanificazione nei tempi che si andranno a stabilire. Se interviene durante l’assenza l’amministratore di condominio, questi provvederà al pagamento della somma, facendosela rimborsare in caso di reperibilità postuma di familiari. La prestazione non è soggetta a privativa comunale e quindi la famiglia può rivolgersi alla ditta che ritiene idonea, pur in possesso delle necessarie autorizzazioni. Per favorire soluzioni rapide di intervento, può essere stilato, dal Servizio di Igiene pubblica dell’A.USL o dal Servizio di raccolta salme comunale, un elenco con le ditte aventi le caratteristiche adatte e con il relativo recapito. Nel caso di morte di persone a vita sola il Servizio di raccolta salme stabilito dal Comune provvede anche alla sanificazione, oltre che alla raccolta del cadavere al suo trasporto al deposito di osservazione o all’obitorio, ove occorrente rivolgendosi a ditta specializzata in caso di rifiuto potenzialmente infetto o infetto. L’onere è a carico del Comune nel caso non vi sia familiare che provvede alla sepoltura.

Norme correlate:
Art 00 di Decreto Ministeriale n. 219 del 0

Riferimenti:

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