Il Comune di … si sta apprestando ad informatizzare l’archivio mortuario. In occasione di tale operazione, gli addetti hanno trovato diverse pratiche dalle quali risultava che, a seguito della chiusura del cimitero comunale A, i resti di defunti deceduti all’inizio del ‘900 erano stati estumulati e traslati (nei primi anni ‘60), in cellette di altro cimitero comunale B. Il Comune – alla luce di quanto stabilito dall’art. 98 del DPR 285/90 – chiede se le relative concessioni debbano considerarsi una “continuazione” delle originarie (e pertanto perpetue) o se, a seguito dell’estumulazione e relativa nuova tumulazione, siano da considerarsi temporali (e cioè di durata 30nnale secondo quanto previsto dal Comune). In questo secondo caso, vorrebbe sapere inoltre se la decorrenza della concessione debba partire dalla data in cui è stata redatta la pratica di nuova tumulazione al cimitero comunale B.
Risposta:
Al momento della soppressione del cimitero A era in vigore l’art. 76 del R.D. 21/12/1942, n. 1880, che si riporta di seguito: “ART. 76 Gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto, salvo patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 25 luglio 1892, n. 448, ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari salvo pure i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del predetto regolamento.” Salvo fatti speciali (contrattuali o norme del regolamento comunale vigente all’epoca), la concessione se era perpetua avrebbe dovuto restare perpetua; se era a tempo determinato restava a tempo determinato, in altro luogo, ma per una durata pari a quella restante alla fine della concessione originaria. Si propende quindi per la perpetuità.
Norme correlate:
Art capo19 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
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