Quesito pubblicato su ISF2003/4-c

Attraverso una “gestione associata” alcuni Comuni facenti parte della stessa zona socio-sanitaria gestiranno i servizi funerari del loro bacino d’utenza. Questa gestione sarà dotata di un ufficio unico collocato nella struttura ospedaliera che serve l’intero comprensorio, al quale verranno assegnate 3 unità lavorative (due, tra cui il responsabile dell’ufficio, provenienti dal Comune X capofila del progetto, e la terza proveniente da uno degli altri Comuni), ognuna delle quali resterà in carico al Comune dal quale proviene. L’ufficio, in alternativa agli uffici di Anagrafe e di Stato Civile dei Comuni, istruirà le pratiche di morte in qualità di dichiarante, provvedendo a trasmetterle agli Stati Civili competenti per territorio per le opportune registrazioni. Per quanto riguarda invece l’autorizzazione alla sepoltura e gli adempimenti inerenti la cremazione (che la L. 130/01 pone in capo all’Ufficiale di Stato Civile), il Comune X domanda se sia possibile delegare a ciò il Responsabile dell’Ufficio, in carico al Comune X: 1) in caso di decesso nel territorio del Comune Y in cui insiste struttura ospedaliera, che non è il Comune X (la maggioranza dei casi in quanto vi è presente l’ospedale); 2) in caso di decesso negli altri Comuni diversi da X e Y; 3) in caso di decesso nel territorio del Comune X (in quanto essendo il responsabile dipendente dello stesso Comune è possibile la delega delle funzioni di Stato Civile. Il Comune X chiede anche se la “gestione associata” sia da considerarsi un caso diverso dall’Unione fra i Comuni.

Risposta:
In risposta al quesito si ritiene che la materia dello Stato Civile non possa essere gestita in forma associata in modo pieno. Si ritiene infatti che l’oggetto della gestione associata siano funzioni e servizi propri dei Comuni o delegati dalla Regione. Per lo stato civile siamo invece in presenza di funzioni delegate dallo Stato al Sindaco quale Ufficiale di Governo (art. 14 D.Lgs. 267/2000), gestite dai Comuni. Così si è espresso con il Ministero dell’interno con circolare 16/11/2002, per unione di Comuni in quanto “strumento per l’esercizio in forma associata di funzioni o servizi”. Ciò premesso, però, fino alla modificazione della L. 130/2001 o alla emanazione di decreto attuativo in materia (ai sensi dell’art. 3 comma 1 della stessa legge), la autorizzazione alla cremazione non è ancora compito dello stato civile, così come il rilascio dell’autorizzazione al trasporto funebre. Per concludere, allo stato dell’attuale normativa e dei chiarimenti ministeriali intervenuti, si ritiene che non si possano gestire in maniera piena funzioni proprie dello stato civile con forme associative. Attualmente dalla “gestione associata”, ma è meglio dire da parte del soggetto a ciò autorizzato e delegato, possono essere rilasciate autorizzazioni alla cremazione e autorizzazioni al trasporto funebre, non autorizzazioni alla sepoltura regolate dall’ordinamento dello stato civile, che devono invece essere rilasciate dall’ufficiale di stato civile di ogni singolo Comune pur potendo la gestione associata provvedere alla relativa istruttoria. Poiché la materia è in continua evoluzione si consiglia di interessare anche la Regione e la competente Direzione del Ministero dell’interno. Difatti è indubbio che ai fini organizzativi sarebbe utile poter utilizzare in modo pieno lo strumento della delega. Altra soluzione al problema è con l’uso di strumentazioni telematiche, visto che in breve tempo vi sarà la interconnessione telematica tra le anagrafi, capace di ottenere la firma elettronica di atti da parte dell’ufficiale di stato civile sito in luogo distante, con istruttoria predisposta invece nella maniera che verrà decisa con la gestione associata.

Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art 00 di Decreto Legislativo n. 267 del 0

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,IMPRESA_FUNEBRE-autorizzazioni,IMPRESA_FUNEBRE-onoranza funebre,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.179 Posts

View All Posts
Follow Me :