Quesito pubblicato su ISF2003/4-b

Alla scadenza della concessione a tempo determinato di una sepoltura, a chi compete il pagamento delle conseguenti operazioni di estumulazione, traslazione (eventuale cambio cofano) e successiva risepoltura?

Risposta:
Occorre valutare dapprima se il contratto di concessione originario o il regolamento comunale vigente prevedono che l’estumulazione sia o meno compresa nel prezzo a suo tempo pagato. In genere non lo è. Ma nel caso in cui lo fesse viene specificatamente indicato nell’atto o nell’attestazione del pagamento. Chiarito quanto sopra, se l’operazione cimiteriale è successiva all’atto con il quale il Comune ha deciso il nuovo sistema tariffario conseguente l’applicazione dell’art. 1, comma 7 bis della legge 26/2001 (e non si è in uno dei casi di gratuità definiti dalla legge), non vi è dubbio che la stessa debba essere a titolo oneroso per il richiedente la estumulazione. Se non è richiesta la estumulazione e si è a scadenza di concessione, la raccolta delle spoglie mortali e (in relazione al fatto che sia o meno mineralizzata la salma) la successiva destinazione (ossario comune se si trovano ossa, inumazione se si trovano resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi) con le spese relative (compreso il contenitore biodegradabile nel caso di resti mortali) alle operazioni cimiteriali, sono regolate dal contratto di servizio cimiteriale fra il gestore e il Comune e in genere sono a carico del Comune. Se invece vi è richiesta di estumulazione da parte di familiari aventi titolo, tutte le spese relative sono a carico del richiedente (apertura del manufatto, estumulazione, traslazione, fornitura di contenitore biodegradabile nel caso di inumazione) alle tariffe stabilite dal Comune.

Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-inumazione,CONCESSIONE-decadenza,CONCESSIONE-tariffa,VARI-contenitori biodegradabili


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