Quesito pubblicato su ISF2003/3-g

Domanda

La salma del Signor XXX, inumata in campo comune nel 1961, è stata esumata nel successivo 1972 e - poiché inconsunta - tumulata in colombario a concessione quarantennale con scadenza nel 2012. Ora i familiare chiedono se è possibile l’estumulazione di tale salma prima della scadenza della concessione, per poter raccoglierne i resti in apposita cassetta di zinco.

Risposta

Salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento del comunale, la estumulazione è sempre possibile a richiesta degli aventi titolo per il trasferimento ad altra sede, trovando applicazione l’art. 88 del DPR 285/90. Vi sono zone d’Italia, nel quale è uso o è regolamentata la cosiddetta tentata riduzione in resti, cioè si verifica se la salma si è scheletrizzata, per raccogliere le ossa all’interno dello stesso loculo o per collocarle in altra sepoltura. In altre zone d’Italia, invece, è pur sempre consentito il trasferimento in altra sede (anche in un ossarietto) per liberare il posto nel loculo, ad es. in previsione di un decesso che sta per avvenire e per cui si predispone il loculo, o per tumulare un feretro con decesso appena avvenuto, per trasferimento di famiglia in altro Comune, per retrocedere il loculo, ecc. In pratica, non è detto che si debba attendere il termine della concessione (previsto dall’articolo 86 del DPR 285/90), se vi è istanza di un avente titolo per il trasferimento ad altra sede del feretro. Al momento della estumulazione si valuta se sussistono le condizioni di cui a al comma 5 dell’art. 86. Si attende il termine della concessione se invece non c’è alcuna richiesta di estumulazione. Si noti che nel caso in esame trova piena applicazione la circolare Min. Sanità 10/98, essendo già classificabile resto mortale (+ di 20 anni di tumulazione), con ciò che ne deriva per il trattamento dei resti.