Quesito pubblicato su ISF2003/3-d

Il Comune di … si trova nella necessità di dover esternalizzare n. 200 operazioni di traslazione di salme all’interno del proprio cimitero. Per ogni salma devono essere effettuati tali interventi: smuratura loculo, estumulazione salma e trasferimento, tumulazione e muratura. Alcune imprese di onoranze funebri locali (in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 115 T.U.LL.P.S.), hanno formalmente inoltrato al Comune la richiesta di partecipazione alle fasi di affidamento della prestazione. L’ente però ha delle perplessità in quanto le suindicate categorie di lavoro non appaiono ricomprese o coerenti con le prerogative di “intermediazione” proprie dell’impresa di onoranze funebri (vds. Circ. Sefit 4759 del 16.07.2002) e richiede quindi un parere in merito.

Risposta:
Come giustamente valutato, l’impresa funebre di norma è semplicemente dotata di autorizzazione al commercio per articoli funerari (quella generica non alimentare) e di autorizzazione come agenzia d’affari ex art. 115 T.U.LL.P.S.. Qualora l’impresa fosse in possesso unicamente di dette autorizzazioni il Comune NON può ammetterla a fornire servizi che, per loro natura, configurano la necessità di impresa di servizi edili. Pertanto solo nel caso che l’impresa di pompe funebri sia anche impresa edile (registrazione alla Camera di commercio e possesso delle previste autorizzazioni in tal caso) allora il Comune potrà legittimamente ammetterla a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di servizi di che trattasi. In caso contrario si rischierebbe l’invalidazione della gara da parte di qualunque altro concorrente in possesso dei legittimi titoli. È chiaro che è il Comune a dettare le regole di partecipazione alla gara, a nulla significando la richiesta da parte di qualunque altro soggetto.

Norme correlate:
Art 115 di Regio Decreto n. 773 del 1931

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-operazioni cimiteriali,CADAVERE-tumulazione,IMPRESA_FUNEBRE-altri


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