In un cimitero frazionale del Comune di … il concessionario di una tomba posta al 5° piano ha provocato un incendio posizionando un cero vicino al cartello tumulativo, danneggiando alcune lapidi sottostanti e la struttura del plesso cimiteriale. Il Comune chiede che tipo di responsabilità può essergli attribuita e se è il responsabile del danno che deve rispondere direttamente al Comune o agli altri concessionari.
Risposta:
Essendo accertato che il danno è imputabile ad un comportamento di un privato concessionario, non sussiste una responsabilità del Comune, neppure la responsabilità oggettiva del proprietario del manufatto (nell’eventuale ipotesi in cui la costruzione del manufatto sepolcrale sia stata realizzata dal comune), mentre si ha responsabilità del concessionario che ha posto in essere il comportamento da cui è stato determinato il danno. Tale responsabilità trova fondamento nell’art. 2043 C.C. (e art. 2053 C.C., anche se non si tratta esattamente della “rovina” di edificio). Il responsabile del comportamento che ha determinato, oggettivamente, il danno deve provvedere a risarcire il danno direttamente agli altri concessionari, poiché il rapporto di concessione, se rientra nell’ambito dell’art. 823 C.C. nei riguardi al rapporto tra Comune/concessionario, attribuisce una posizione giuridica soggettiva piena nei confronti degli altri concessionari che non solo ha riguardo all’aspetto “attivo” (tutela rispetto da comportamenti indebiti o lesivi di altri concessionari), ma anche “passivo” (responsabilità per fatto illecito, nel caso), dal momento che l’obbligo della manutenzione di cui all’art. 63 DPR 10/9/1990, n. 285 ha per oggetto anche ogni atto e comportamento idoneo a non arrecare danni a terzi.
Norme correlate:
Art capo10 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 823 di Regio
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO-concessione,CIMITERO-danno a terzi,SEPOLCRO-danno a terzi
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