Quesito pubblicato su ISF2003/3-a

Considerato che durante il periodo di osservazione il trasporto di salme deve avvenire a cassa aperta, il Comune può autorizzare – in detto periodo – il trasporto extracomunale delle stesse?

Risposta:
Sì. Non è vietato, anzi occorrente per il trasporto al deposito di osservazione o all’obitorio nel caso non sia nello stesso Comune. Se dal deposito di osservazione la salma viene trasferita ad esempio in camera ardente, la cosa è possibile, con le cautele stabilite dall’articolo 17 del DPR 285/90 e con l’autorizzazione di cui all’articolo 24, salvo il caso in cui il Sindaco, con apposita ordinanza o il regolamento comunale prevedano cose diverse o autorizzazioni sanitarie aggiuntive a quelle minime di legge. Aggiungo che poiché l’articolo 25 del DPR 285/90 prevede una serie di cautele particolari per morti di malattia infettivo-diffusiva, occorre che vi sia la certezza che il cadavere non sia portatore di una tale malattia. Allo stato attuale questo può essere solo verificato dal Comune dalla scheda ISTAT e/o da una certificazione del medico curante. Per cui si ritiene che condizione necessaria e sufficiente per l’autorizzazione al trasporto funebre a cassa aperta, prima del rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura, sia la certificazione della morte da parte del medico curante, con la esplicita menzione della non pericolosità del trasporto funebre eseguito a cassa aperta o con l’avvio al Comune della scheda ISTAT da cui si evinca tale circostanza. Il Comune dovrebbe avere già ricevuto avviso di morte da parte della direzione sanitaria della struttura dove è morta la persona (o dai parenti o da chi è informato del decesso negli altri casi). Tutta la serie di altre prescrizioni (puntura antiputrefattiva, doppia cassa, ecc.) a mio parere dovrebbero riguardare il trasporto funebre vero e proprio.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

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