Quesito pubblicato su ISF2003/2-g

Il responsabile dei SS.DD. del Comune XXX richiede alcuni chiarimenti in merito alle concessioni cimiteriali. In base al regolamento di polizia mortuaria del suo Comune “le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili”. Un Comune vicino – il cui regolamento di polizia mortuaria riporta la medesima norma in ordine a questo tipo di concessioni – ha pubblicato un “bando per l’assegnazione mediante prevendita di n. 150 loculi di prossima costruzione”. In questo bando, all’art. 3, vengono specificati i criteri di concessione dei loculi nel modo seguente “La durata della concessione dei singoli loculi è di anni 30 (trenta) calcolata non dall’assegnazione, ma dalla data di rilascio delle singole concessioni alla sepoltura (corrispondente all’effettiva tumulazione delle salme).” Poiché a questo tipo di prevendita è bendisposto anche qualche amministratore del Comune XXX, il responsabile dei SS.DD. pone le seguenti domande: – È possibile procedere in questo senso senza aver prima modificato le richiamate disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria? – Se la durata della concessione (30 anni) viene calcolata non dall’assegnazione del loculo ma dall’effettiva tumulazione della salma, non si produce indebitamente un prolungamento più o meno ampio del periodo di concessione, in rapporto al tempo trascorso tra la data di assegnazione e la data di futura tumulazione? – Se la concessione ha inizio al momento dell’effettiva tumulazione delle salme, come viene regolata la disponibilità del loculo nel periodo intercorso tra l’assegnazione e la tumulazione? È di esclusiva disponibilità del privato che lo ha acquistato oppure è a disposizione del Comune fino al momento che ha inizio la concessione?

Risposta:
Si concorda in pieno con le valutazioni esposteci: 1) La procedura del Comune vicino presenta elementi discutibili ed altri di illegittimità. Gli elementi discutibili, ma legittimi, sono quelli della “preassegnazione in vita” di un numero consistente di posti salma, ampliando così molto più del necessario il cimitero. Ma questa è una scelta e, se vi è spazio, non è censurabile più di tanto. Con una dizione come quella del regolamento di polizia mortuaria del suo Comune tale “preassegnazione” sarebbe impossibile, a meno che non vi sia una lista di 150 salme in attesa di sepoltura. 2) I profili di illegittimità riguardano proprio il fatto che la concessione non ha data certa né di partenza né per la fine, e quindi il contratto è nullo in quanto manca uno dei requisiti sostanziali dello stesso. 3) Le domande che giustamente ci vengono poste sulla disponibilità del loculo prima della sepoltura sono la prova lampante di quanto detto al punto 2) che precede. Ad esse non ha senso dare risposta in quanto il vizio è all’origine. 4) Inoltre sarebbe utile capire se il Comune vicino ha seguito nella identificazione della tariffa di concessione gli indirizzi del Ministero dell’Interno, di concerto con la Salute, di cui al DM 1/7/2002. Non si riesce a comprendere infatti per quante annualità vengono calcolate le spese di gestione cimiteriale, essendo tali annualità, nel caso di partenza della concessione dalla data di sepoltura, un elemento ignoto in partenza. 5) Per non parlare delle difficoltà a gestire lo scadenziario delle concessioni, che diventerà un vero problema per quel Comune. 6) Infine, come par di capire, sembra che il Comune vicino abbia finanziato la costruzione proprio con tali preassegnazioni. Non mi pare che il sistema adottato sia tra una delle fonti di finanziamento consentite dall’articolo 199 del D.Lgs. 267/2000.

Norme correlate:
Art 00 di Decreto Ministeriale n. 0701 del 2
Art 00 di Decreto Legislativo n. 2

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-contratto,CONCESSIONE-decadenza,CONCESSIONE-estinzione,CONCESSIONE-rapporto con il concessionario,CONCESSIONE-sepolcro


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.179 Posts

View All Posts
Follow Me :