Il Comune di XXX fa parte di un ente unificato per la gestione dei cimiteri con altri 4 Comuni (tra cui YYY) per un totale di circa 8/9 cimiteri e un numero complessivo di 18.000 abitanti. Si precisa che i servizi cimiteriali non sono stati trasferiti all’ente. Solo il Comune di YYY dispone di un unico locale attrezzato per il deposito di osservazione dei cadaveri. Il Comune di XXX chiede: 1) Se tutti i 5 comuni, facenti parte dell’ente, possono disporre come deposito di osservazione dei cadaveri del locale attrezzato presso il Cimitero di YYY e, invece, come obitorio presso l’Ospedale – Medicina legale del Capoluogo (art. 14 del DPR 285/1990); 2) Se per quanto sopra è necessaria una convenzione tra i 5 Comuni.
Risposta:
1) Legittimamente tutti i Comuni possono disporre di deposito di osservazione e di obitorio nel locale attrezzato presso un altro Comune disponibile (nel suo caso presso il cimitero di YYY), trattandosi questo di pubblico servizio che può effettuarsi nelle forme consentite dal D.Lgs. 267/2000. Non vi è quindi nessun obbligo di ricorrere al servizio mortuario dell’ospedale, se non la valutazione di ogni singolo Comune in relazione alla localizzazione della struttura (vicina o lontana) e della qualità del servizio offerto, nonché del costo. Ciò è ravvisabile dalla lettura degli articoli 12, 13, 14 e 15 del DPR 285/90, che fanno capo al comune della titolarità di detti servizi. 2) È opportuna una convenzione tra i Comuni che regoli le modalità di fornitura del servizio, ripartisca gli oneri. Ove non si stipulasse una convenzione, il comune deve soggiacere a tariffe e regole autonomamente fissate dal comune di YYY. E quindi quest’ultimo potrebbe anche rifiutarsi di fornire il servizio. Si consiglia, pertanto il ricorso alla convenzione. Elementi utili per la definizione dei casi che si possono presentare, come anche del sistema tariffario da adottare possono essere reperiti dalle circolari Sefit n. 3716 del 28/4/97 e 3813 del 8/1/98, le quali pur riferendosi a fattispecie di convenzione tra struttura sanitaria e comuni, può comunque essere utile allo scopo.
Norme correlate:
Art capo03 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Decreto
Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata
Parole chiave:
CADAVERE-deposito di osservazione
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