Quesito pubblicato su ISF2003/2-a

L’amministrazione comunale di … fa parte di un consorzio tra più Comuni per la gestione dei cimiteri presenti sul territorio, dei quali solo uno è attrezzato con sale da adibire ad osservazione dei cadaveri e obitorio. Nel caso in cui venisse deciso che tutti i Comuni consorziati possano disporre di tali sale, il Comune di cui sopra desidera sapere se è necessario: 1) comunicarlo all’autorità giudiziaria; 2) l’autorizzazione del Sindaco al trasporto, in caso di trasferimento di salma da abitazione inadatta; 3) qualche autorizzazione da parte dell’ULSS competente.

Risposta:
1) Occorre fare comunicazione all’Autorità giudiziaria, ai Carabinieri e alla Polizia stradale, oltre che mettere a conoscenza il Comando dei Vigili Urbani. La comunicazione è conseguente alla fattispecie individuata al paragrafo 5 della circolare Ministro della sanità n. 24 del 24/6/1993. 2) È necessario che sia la AUSL ad identificare caso per caso l’inadeguatezza dell’abitazione. Difatti è in questo caso che il servizio fornito dal deposito di osservazione è a carico del Comune di decesso. L’autorizzazione al trasporto è “sanata” a posteriori da parte del Comune. Quel che conta è il certificato del medico dell’AUSL, che dispone il trasporto da casa inadatta. Copia di questo certificato del medico verrà fatta pervenire (anche a mezzo fax) al Comune prima del rilascio della autorizzazione al trasporto funebre, la quale citerà il trasporto preventivo già effettuato da abitazione a deposito di osservazione e il conseguente trasporto del feretro al luogo di destinazione. 3) Non esiste autorizzazione specifica preventiva della AUSL se questa è da intendersi per potersi rivolgere come singolo Comune a quello sede del deposito di osservazione già esistente. Esiste solo la valutazione per i locali del Comune sede del deposito circa le garanzie che gli stessi devono possedere (che sono quelle stabilite dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del DPR 285/90). Aggiungo che vi deve essere la identificazione del luogo (da parte dell’AUSL) circa la presenza di un numero adeguato di celle frigorifere. È del tutto ovvio che il numero di celle deve essere commisurato alle salme che fruiscono del servizio.

Norme correlate:
Art capo03 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-deposito di osservazione,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto


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