Quesito pubblicato su ISF2003/1-b

L’ufficio cimiteriale del Comune di … domanda: 1) Se è ancora vigente la necessità di omologazione del regolamento di polizia mortuaria comunale e se si, da parte di chi; 2) A chi rivolgere la richiesta di deroga di cui all’articolo 106 del DPR 285/90; 3) Se è conveniente procedere all’adozione di un regolamento di polizia mortuaria comunale o vale la pena di attendere il nuovo regolamento nazionale per capire se le procedure sono modificate.

Risposta:
Si è del seguente parere: 1) Circa l’omologazione del regolamento locale di polizia mortuaria si riporta quanto detto nella circolare Sefit n.4146/SV/f del 14 ottobre: “…Va posto in evidenza che il Ministero della sanità, sentito in via breve, in merito alla vigenza dell’art.345 (1) del T.U. delle Leggi Sanitarie (articolo concernente il controllo di legittimità dei regolamenti comunali di Polizia Mortuaria) si è espresso positivamente. Pertanto permane l’obbligo, a carico dei comuni, di trasmettere al Ministero della sanità i regolamenti comunali di Polizia Mortuaria deliberati, e ciò al fine di consentire a tale amministrazione di disporre di un quadro generale dei regolamenti approvati in materia su tutto il territorio nazionale, sia di esercitare un potere di controllo ed eventualmente di annullamento ove fossero riscontrate disposizioni gravemente contrastanti con leggi o regolamenti generali…”. Tale procedimento amministrativo risulta, secondo tabella, di competenza dell’Ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione, ed ha come termine (vale a dire richiede un provvedimento espresso) i 90gg. Dal momento che il regolamento è soggetto al controllo preventivo di legittimità la sua efficacia viene sospesa sino a che il potere di controllo non sia a sua volta esercitato, mediante il procedimento che si è evidenziato. Pertanto il regolamento diverrà efficace solamente dopo essere stato omologato dal Ministero e pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Il regolamento locale di polizia mortuaria deve essere assoggettato al controllo di cui all’art.345 del RD 1265/1934, il quale, in qualità di legge speciale prevale sulle disposizioni di diritto comune secondo il brocardo “lex specialis derogat legi generali”. Si è quindi del parere che la omologazione debba attualmente essere effettuata dal Ministero della sanità, ora della salute. Art. 345 del RD 27 luglio 1934, n.1265: “I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà (ora Consiglio comunale), approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato d’ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l’interno (ora Ministro della sanità), che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.” 2) Indubbiamente la competenza di approvazione della deroga ex art. 106 del DPR 285/90 è della Regione (vds. la circolare Ministero della Salute 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002. Sempre sull’argomento è stata emanata la circolare Sefit n. 4427 del 28.02.2001 “Chiarimenti applicativi del DPCM 26/5/2000”. 3) Si ritiene che per effetto del trasferimento di deleghe dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, si dovrà attendere l’emanazione di una legge statale di principi. Il regolamento (se mai vedrà la luce, e limitatamente alle materie di esclusiva competenza statale) non potrà che essere successivo. È inoltre da tener presente che tutta la materia della sanità è in discussione (al momento in parlamento si sta discutendo la modifica costituzionale per il trasferimento in via esclusiva della sanità alle Regioni).

Norme correlate:
Art capo22 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 345 di Regio

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata

Parole chiave:
VARI-omologazione reg. pol. mort. com.le


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