Quesito pubblicato su ISF2002/4-c

Si presentano nell’ufficio cimiteriale del Comune di … due signori: Il Sig. A (titolare di una concessione di un loculo nonché di una tomba di famiglia) ed il Sig. B (che vorrebbe tumulare la madre defunta nel loculo del Sig. A, che si trova sotto la tomba del padre, già da tempo defunto). Il Sig. A è disposto a consentire tale tumulazione, tuttavia il loculo è già occupato da una zia del Sig. A defunta di recente, che lo stesso vorrebbe estumulare per tumulare di nuovo nella tomba di famiglia. Ciò premesso si domanda se il sig. A possa estumulare la salma della zia dal loculo di cui è concessionario senza l’autorizzazione dei legittimi eredi, tenuto conto che in sede di tumulazione al momento del decesso nessuno ha sollevato obiezione, non tanto acconsentendo ma nemmeno facendosi avanti in merito alle spese sostenute per l’acquisto della concessione.

Risposta:
Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti. Quest’ultima previsione normativa fa sì che vi sia la richiesta, o quanto meno l’assenso, di chi abbia titolo a disporre della salma o resti mortali. Conseguentemente, se l’attuale concessionario del loculo Sig. A, presenti richiesta di estumulazione, tale richiesta va accolta se coloro che hanno diritto a disporre delle salme o resti vi aderiscano o vi acconsentano; in difetto, il comune si limiterà a formulare, per iscritto, l’esigenza che la parte richiedente produca tale adesione o consenso, ricordando che unicamente chi abbia relazioni parentali di grado adeguato può disporre della salma o dei resti, disponibilità che non è surrogabile da terzi. Le estumulazioni sono regolate in ambito locale dal Sindaco (art. 86/1 del DPR 285/90) entro i limiti stabiliti dalla legge (DPR 285/90) e dal regolamento di polizia mortuaria comunale (che sulla base della legge identifica la famiglia, in senso stretto o lato). Le estumulazioni straordinarie, fatte salve quelle svolte per ordine dell’Autorità Giudiziaria, vengono autorizzate dal Sindaco (ora dirigente o responsabile del servizio in base alla normativa modificata). Se non vi è il regolamento comunale e/o l’ordinanza del Sindaco che regola la materia, vale quanto la giurisprudenza consolidata ha stabilito per la sepoltura (a meno di disposizioni del de cuius) e cioè che ha tale titolo, prioritariamente il coniuge o, in assenza di questi (per morte o in capacità di intendere e volere), gli ascendenti e discendenti di pari grado. È inoltre da tener presente che il diritto di intervenire per la sepoltura del de cuius (e quindi per le operazioni anche conseguenti, in quanto presuppongono in genere una diversa ulteriore sepoltura) non è legato a questioni ereditarie, bensì è “jure sanguinis”, cioè connesso ai legami di sangue, nella famiglia. Ha quindi diritto a chiedere la estumulazione solo il parente più prossimo: se ancora in vita il coniuge, o in mancanza (per morte), i figli. Non ne ha diritto il solo Sig. A, che nel momento in cui ha consentito la tumulazione ha di fatto rinunciato ad un suo diritto. L’unico modo per procedere alla estumulazione è quindi che il Sig. A chieda la estumulazione e siano consenzienti il coniuge o (se morto) i figli della zia (oppure che la chiedano i soli aventi diritto e non il Sig. A). Comunque il Sig. A non può disporre liberamente del loculo per la tumulazione della madre del Sig. B e questo perché si potrebbero configurare sospetti di compravendita di sepoltura, vietata dalla legge (art. 92/4 del DPR 285/90). L’unica possibilità è quella di invocare il caso di tumulazione di benemeriti (art. 93/2 del DPR 285/90) secondo la normativa regolamentare locale (ma essendo inesistente, non può essere invocata e, anche in questo caso, si è molto restrittivi, per evitare di cadere nel caso di compravendita mascherata). Resta infine la possibilità per il Sig. A, una volta liberato il loculo (con la domanda di estumulazione degli aventi titolo) di retrocederlo al Comune e sarà poi il Comune ad assegnarlo al Sig. B.

Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo18 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-tumulazione,SEPOLCRO-assenso congiunti,SEPOLCRO-compravendita,SEPOLCRO-erede,SEPOLCRO-sepolcro familiare,SEPOLCRO-tumulo,SEPOLCRO-possesso


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