Il Comune di … chiede se sussistano dei modi per ridurre l’onere fiscale derivante dalle esternalizzazioni. In altri termini servizi prestati direttamente dal Comune in campo cimiteriale sono fuori campo d’imposta o esenti dall’IVA. Se il Comune si avvale di un’impresa esterna paga l’IVA. Quali vantaggi fiscali vi sono, allora, se si esternalizza?
Risposta:
L’analisi condotta dal Comune scrivente è corretta, ma sussiste anche possibilità di recuperare parte dell’IVA pagata. Sull’argomento si riporta in nota (1), un interessante approfondimento svolto dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia. L’istituzione del fondo è finalizzata al contenimento delle tariffe dei predetti enti. Ed invero, il contributo è finalizzato ad attenuare gli oneri relativi all’IVA corrisposta (e subita) dai predetti enti locali (che ne restano incisi) per i contratti di “esternalizzazione” che hanno per oggetto servizi che, se prestati direttamente dall’ente locale medesimo, sarebbero considerati esenti da IVA o non rientranti nel campo di applicazione della medesima imposta. È il caso – ad esempio – della gestione dei rifiuti (col “sistema a tassa”) o della gestione dei servizi cimiteriali, che se effettuata direttamente dal comune ai cittadini è fuori campo IVA mentre ricade nel campo di applicazione di detta imposta nei rapporti tra comune e terzo affidatario. La disciplina ed i criteri di ripartizione del fondo sono stati dettati con D.P.R. 8/1/2001 n° 33. Per accedere al fondo gli enti interessati, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, devono inviare al Ministero dell’Interno, tramite le Prefetture, un’apposita certificazione secondo lo schema allegato al citato DPR n° 33/2001, attestante la spesa relativa all’IVA sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei servizi. Il contributo è erogato in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all’IVA sostenuti dagli enti locali nel quadriennio precedente all’anno di attribuzione. Agli enti locali delle regioni a statuto speciali il contributo statale viene corrisposto nel limiti delle risorse derivanti dall’IVA percepita dallo Stato nelle predette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta la quota spettante all’unione Europea. Il fondo è, infine, alimentato dalle entrate erariali derivanti proprio dall’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di “servizi non commerciali” affidate dai predetti enti locali a soggetti esterni, detratte le quote dell’IVA spettanti all’Unione Europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente.» I riferimenti normativi – Art. 6, comma 3, della legge 23/12/1999 n° 488 (c.d. Finanziaria 2000); – D.P.R. 8/1/2001 n° 33, in G.U. 5/3/2001 n° 53 (1) «Con l’art. 6, comma 3, della L. n° 488/1999 (c.d. Finanziaria 2000) è stato istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo da ripartire ai comuni (nonché a province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unione di comuni) quale contributo statale per l’IVA versata da questi allo Stato in relazione ai contratti stipulati con soggetti esterni all’ente medesimo per l’affidamento della gestione di “servizi non commerciali” (c.d. esternalizzazione o outsorcing).
Norme correlate:
L99-488_6
Riferimenti:
Parole chiave:
GESTIONE-concessione di opera,VARI-tumulazioni privilegiate
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