Il Signor X comprò dal Comune di … due loculi, uno per sé ed uno per sua moglie. A seguito del decesso del Signor X, la moglie decide di farsi cremare. Alla morte di quest’ultima, il figlio procede alla predisposizione del funerale e della successiva cremazione. Il suddetto Comune però provvede a comunicare al figlio che le ceneri non possono essere depositate all’interno del secondo loculo vuoto, ma devono essere riposte in una celletta oppure collocate all’interno del loculo contenente il feretro del padre. Nonostante il figlio abbia optato per questa seconda soluzione, non ritiene giusto che si sia impedito alla madre di usufruire del suo loculo solo perché non era una salma, perdendone così il possesso. Desidera quindi sapere se il suddetto Comune si è comportato correttamente e se esista una norma che tuteli la propria famiglia.
Risposta:
Tranne il caso non vi sia una norma regolamentare specifica del Comune in questione, che però lascia del tutto perplessi circa la legittimità, il figlio ha tutto il diritto di collocare l’urna cineraria sia in un loculo vuoto (a maggior ragione se erano colà destinate le spoglie della madre), che in quello dove è già presente un feretro. Così attualmente recita il paragrafo 13.3 della circolare Ministro della Sanità 24 giugno 1993, n. 24. Si anticipa che negli studi per la revisione del regolamento di polizia mortuaria nazionale in corso al Ministero della Salute, quanto oggi riportato in circolare viene esplicitato anche nel testo di regolamento di polizia mortuaria nazionale. Si consiglia di avanzare specifica istanza al Comune (dirigente competente), con allegato l’estratto del paragrafo interessato della circolare citata.
Norme correlate:
Riferimenti:
Circolare allegata
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