Il Comune di … domanda come ci si debba comportare nel caso in cui una Confraternita richieda lo svuotamento di alcuni dei loculi, per i quali vanta un uso perpetuo, per potervi poi collocare nuove salme.
Risposta:
Per una cella assegnata a confraternita ci si comporta esattamente come per una tomba familiare: a) Collocazione del feretro solo per gli aventi diritto, in quanto associati alla confraternita al momento della morte (art. 93/1 DPR 285/90). b) Mantenimento del feretro nel tumulo per il periodo di assegnazione (esistono possibilità di durata limitata, previste o nello statuto della confraternita o nell’atto di cessione del diritto tra confraternita e cessionario). c) Salvo che non sia espressamente previsto nell’atto di cessione in uso per l’intera durata (per n. anni o perpetua) è possibile la riduzione in resti ossei in base all’art. 86 del DPR 285/90, decorso il periodo ordinariamente stabilito nello statuto della confraternita (o nel contratto di cessione in uso se diverso). d) Qualora sia possibile la raccolta dei resti ossei la cassettina resta nello stesso loculo o meglio in altro ridotto di dimensioni, presente nella cella confraternita o, se così riportato nello statuto (salvo sempre le condizioni di miglior favore previste nel contratto di cessione in uso) nell’ossario della cella. e) Se la salma è inconsunta si applica il paragrafo 3. della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998. Generalmente l’inconsunto resta nello stesso loculo per un certo periodo di tempo, favorendo la ripresa dei processi di scheletrizzazione. Se statuto della confraternita e contratto tacciono su tale eventualità, l’onere è a carico della confraternita. f) Cosicché la capienza di una cella di confraternita è in funzione della possibilità di ridurre in resti ossei le salme tumulate, garantendo una rotazione degli spazi esistenti. g) Per la riduzione dei resti ossei, se prevista dopo un tempo determinato stabilito nello statuto (o nel contratto di cessione in uso) è sufficiente la richiesta al Comune da parte del legale rappresentante della confraternita. Le operazioni sono a titolo oneroso e devono essere registrate dal responsabile del servizio di custodia del cimitero ai sensi dell’articolo 52 del DPR 285/90. Se non è previsto esplicitamente il tempo di riduzione in resti ossei, può essere effettuata la domanda da familiare avente titolo o, in caso di estinzione della famiglia, dal legale rappresentante della confraternita. È consentita in ogni tempo la traslazione del feretro, osservate le condizioni di cui all’art. 88 DPR 285/90, in altra sepoltura.
Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo12 di
Riferimenti:
Circolare allegata
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