Quesito pubblicato su ISF2002/3-b

Nel territorio della A.USL di … decede un cittadino svizzero, senza assistenza medica. Di solito, in questa situazione, il certificato ISTAT viene compilato dal necroscopo previo riscontro diagnostico. Nel caso in questione, però, i familiari del defunto si oppongono al riscontro diagnostico e dichiarano di essere in grado di presentare in tempo utile un certificato ISTAT rilasciato dal medico che in svizzera assisteva il deceduto (corrispondente al nostro medico di medicina generale). La A.USL è convinta che detto certificato non possa essere rilasciato d’ufficio da un medico che non ha avuto la possibilità di esaminare la salma (e quindi di escludere una causa di morte violenta). Ci chiede però, nel caso in cui il medico svizzero si precipitasse in Italia per esaminare la salma e compilare il certificato ISTAT, se l’Ufficio di Stato Civile potrebbe accettarlo?

Risposta:
Si ritiene che il medico necroscopo sia obbligato a dar corso al riscontro diagnostico, una volta che valuti di appurare le cause di morte artt.1 e 37 del DPR 285/90). Difatti essendo stato il decesso senza assistenza medica è il medico necroscopo che si sostituisce al curante. È quindi preminente non tanto e solo la individuazione della causa di morte a fini ISTAT, bensì quella per escludere il sospetto di morte dovuta a reato e che la morte sia dovuta a malattia infettiva. Se la salma viene estradata fuori dell’Italia occorre proprio la certificazione sul rispetto del confezionamento del feretro in caso di malattia infettiva (punto 8.2 della circolare 24/93 Min. Sanità). È quindi chiaro che se il medico necroscopo vuole fare il riscontro diagnostico, questo si deve fare. L’autorizzazione alla sepoltura o al trasporto funebre non si può dare da parte dell’Ufficiale di stato civile senza la scheda di denuncia della causa di morte e pertanto il cadavere resta al deposito di osservazione finché non si dà corso alla procedura prescritta, con oneri di mantenimento a carico della famiglia. Non si esclude che la famiglia possa ricorrere alla Magistratura. In tal caso la situazione resta ferma fino a decisione di quest’ultima.

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo05 di

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,CADAVERE-certificato di morte,CADAVERE-deposito di osservazione,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto


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