Quesito pubblicato su ISF2002/3-a

Al Comune di … è stato richiesto, da parte di un’impresa di pompe funebri, il rilascio di un’autorizzazione per il trasporto di una salma in una camera ardente di proprietà dell’impresa richiedente (appositamente attrezzata per coloro che professano la fede islamica ed ubicata in altro Comune), per la sosta di più giorni del feretro ed in attesa che la salma venga trasferita all’estero (Casablanca) per via aerea, munita di passaporto mortuario. Poiché il luogo di destinazione non rientra nelle fattispecie citate dagli artt.19 e 24 del DPR n. 285/90 (trasporto nel Comune in luogo diverso dal cimitero, trasporto nel cimitero, trasporto al deposito di osservazione, trasporto all’obitorio), l’ufficio comunale preposto ritiene che non sia possibile autorizzare tale trasporto. Ci chiede quindi se, per analogia a quanto previsto dall’art. 24, comma 3 del DPR n. 285/90, potrebbe essere il Prefetto a comunicare al Comune di sosta in sede di rilascio del passaporto mortuario.

Risposta:
1. Trattandosi il luogo di destinazione Casablanca (Marocco), è applicabile l’articolo 29 del DPR 285/90. In base a tale articolo occorre rivolgere istanza per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune in cui si trova la salma. Attualmente la competenza citata è regionale (DPCM 26/5/2000), quindi l’istanza va rivolta all’Autorità individuata dalla Regione per il rilascio di detta autorizzazione (vds. circolari SEFIT pn. 4405 del 2/2/2001 e 4427 del 28/2/2001). In realtà tutt’oggi si continua a far riferimento alla Prefettura in diverse parti d’Italia, sia perché le regioni a statuto speciale non hanno ancora recepito il citato DPCM 26/5/2000, sia per i ritardi di trasferimenti di competenze in altre regioni a statuto ordinario. Ad ns. avviso, il Comune dove “trovasi la salma”, ai fini della identificazione della Autorità individuata dalla Regione (l’Ufficio Territoriale di Governo nel caso in cui così sia stabilito o di fatto) in caso di partenza per l’estero, è il Comune di decesso. E ciò anche se il materiale confezionamento finale del feretro, le verifiche e attestazioni prescritte dalla legge (nel caso in esame quanto specificato dall’art. 29/1 del DPR 285/90, integrato dal paragrafo 8.2 della circolare Min. Sanità 24/6/1993), vengono svolte in altro comune. 2. Le circostanze limitative del trasporto previsto a carico dal comune al comma 1 dell’articolo 19 del DPR 285/90 (“Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all’obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a)” sono di tipo economico e, tra l’altro, modificate dal comma 7-bis dell’art. 1 della L. 26/01. In altri termini, con trasporto a carico dei richiedenti, è possibile il trasferimento del feretro in qualunque luogo, purché identificato e autorizzato. 3. I luoghi ove è possibile il trasporto definitivo di un feretro sono stabiliti dal TU delle leggi sanitarie e dal DPR 285/90: a) il cimitero, per il seppellimento; b) il crematorio, per la cremazione; c)l’estero, in caso di trasporto internazionale. 4. Sui luoghi in cui è permesso il trasporto a carattere temporaneo di un cadavere (dentro o meno un feretro) sussiste la necessità di chiarire se il trasporto avviene prima o dopo il periodo di osservazione. Il DPR 285/90 prevede che un cadavere possa essere trasportato prima che sia trascorso il periodo di osservazione, con le cautele stabilite dall’articolo 17 e ad esclusione dei morti di malattie infettive (malattia infettiva che quindi deve essere esclusa a priori per poter autorizzare il trasporto a cassa aperta), previa autorizzazione del comune di decesso (tranne nei casi di morte sulla pubblica via e di feti, di cui al paragrafo 5.2 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993). Il periodo di osservazione deve essere svolto nei luoghi individuati dal DPR 285/90 nei casi obbligatoriamente in esso stabiliti: a) dall’articolo 12; b) dall’articolo 13; c) per i morti in strutture sanitarie, nel servizio mortuario di cui al DPR 14 gennaio 1997 (camera mortuaria ospedaliera ove è avvenuto il decesso); d) il periodo di osservazione è possibile effettuarlo nel luogo di decesso, quando questo coincida con l’abitazione, intesa come luogo dove si trovava il defunto al momento della morte, purché l’abitazione non sia inadatta o non sia pericoloso mantenere la salma al suo interno. Nel periodo di osservazione occorre che sia garantita la sorveglianza, al fine della manifestazione di eventuali segni di vita. Ogni altro luogo ove svolgere l’osservazione del cadavere deve essere autorizzato dal Comune. È questo il caso del tributo di speciali onoranze (civili, religiose, ecc.), presso luoghi pubblici o privati (chiese, luoghi di culto in genere, sedi di partiti, sindacati, associazioni riconosciute, ecc.). L’autorizzazione al trasporto rende necessaria una duplice valutazione di natura sanitaria (AUSL): a) l’idoneità del luogo (sia ai fini igienico sanitari, sia per la garanzia della sorveglianza almeno fino alla certificazione dell’avvenuta morte ad opera del medico necroscopo); b) accertamento sanitario se la salma può determinare pericoli per il mantenimento in quel luogo. 5. L’autorizzazione al trasporto è data dal Comune del luogo di decesso, che individua il luogo di destinazione del feretro, confezionato “a cassa aperta”, cioè nel modo previsto dall’articolo 17 del DPR 285/90. Decorso il periodo di osservazione il cadavere, purché contenuto all’interno di un feretro, confezionato come stabilito dalla normativa concernente la destinazione, può essere trasferito da un Comune ad un altro, nel quale rendere speciali onoranze, e anche con sosta in uno intermedio (art. 24/3). La competenza a detta autorizzazione anche in questa eventualità è del Comune di decesso. Il caso della camera ardente (anche detta funeral home) è una possibilità attualmente non disciplinata dal DPR 285/90, anche se ad essa può estendersi quanto sopra descritto nel caso del luogo ove svolgere particolari onoranze, con l’unica facilitazione data dal fatto che l’accertamento dell’idoneità del luogo avviene una tantum (alla agibilità della struttura), con periodiche verifiche (ad es. annue). L’eventualità del trasferimento in camera ardente è possibile unicamente se consentita in sede locale a mezzo di regolamento di polizia mortuaria comunale o, meglio, con ordinanza del sindaco, in attuazione dell’articolo 22 del DPR 285/90. Con detta ordinanza il Sindaco disciplina gli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità (anche integrative al DPR 285/90), i percorsi consentiti, il luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito. Se invece il feretro perviene alla camera ardente già confezionato in relazione alla destinazione, questo non può essere manomesso (aperto per l’esposizione a vista del cadavere) se non dalle stesse autorità e con le stesse verifiche, al momento della chiusura, che si rendono necessarie in funzione della destinazione. 6. Ciò premesso, nel caso specifico, si è del parere che: a) È consentito autorizzare il trasporto funebre secondo quanto specificato ai punti che precedono, da parte del Comune di decesso, in camera ardente situata in altro Comune, purché il primo Comune si accerti preventivamente che il luogo in questione sia autorizzato, segua le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria comunale o meglio, quelle stabilite con ordinanza del Sindaco del luogo ove si trova la camera ardente. b) L’Autorità stabilita dalla Regione autorizzerà il trasporto per l’estero, ai sensi dell’art. 29 del DPR 285/90. c) In caso di malattia infettiva il trasporto non può che farsi a cassa chiusa (duplice, di legno e di zinco) che non può, successivamente, essere aperta. d) Se il trasporto avviene prima del periodo di osservazione occorre che esso sia svolto con le cautele dell’art. 17, DPR 285/90. e) Se il trasporto avviene dopo il periodo di osservazione deve essere svolto a cassa chiusa.

Norme correlate:
Art capo03 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo04 di

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata
Circolare allegata

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