Nel cimitero del Comune di … al momento dell’apertura di una tomba – necessaria per l’effettuazione di una tumulazione – gli operatori cimiteriali ed i familiari presenti rilevarono una notevole presenza di acqua nel vestibolo (circa 1.500 mm. di livello). Nonostante il problema fosse stato prontamente risolto dagli operatori (l’acqua venne aspirata con una pompa elettrica) e la tumulazione portata a termine, a distanza di pochi giorni i familiari del concessionario hanno manifestato l’intenzione di denunciare l’episodio per presunte responsabilità del Comune o dell’ente gestore dei cimiteri cittadini, chiedendo anche come indennizzo 6 loculi, cioè lo stesso numero di posti presenti nella tomba di famiglia. Tutto ciò premesso il Comune chiede un parere in merito alla questione. Domanda inoltre se le acque che vengono a contatto con i corpi in decomposizione, o con materiali come lo zinco, possano inquinare la falda acquifera della zona.
Risposta:
Dall’esposizione dei fatti non è dato apprendere se la tomba di famiglia sia stata costruita: a) da una famiglia su un’area avuta in concessione dal Comune; b) dal Comune, prima dell’affidamento del servizio all’ente gestore, per cederla in uso; c) dall’ente gestore, per cederla in uso. Inoltre non è chiaro se la tomba sia isolata rispetto ad altre o in aderenza ad altre, cioè abbia parti in comune con altri manufatti. Nel caso non sia isolata, può esservi un concorso di cause, dovute anche a soggetti confinanti. Ciò premesso, da quanto descritto, pare di escludere che l’acqua formatasi possa essere legata a condensa di umidità. Il livello dell’acqua raggiunto dentro la tomba, prima e dopo gli aggottamenti, fa presupporre che vi sia una infiltrazione, con tutta probabilità dalla soletta di base e/o da una o più pareti laterali. La circostanza può derivare dal non aver costruito la tomba tenendo conto delle variazioni della falda. In altri termini, in cimiteri dove si può presentare tale situazione, i progetti prevedono o una impermeabilizzazione interna o una impermeabilizzazione esterna (ad es. con camicia di zinco esterna, o con guaina interna o esterna). Ne consegue che all’atto della costruzione o, per effetto di cause successive, la tomba non possiede le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas (da mantenere nel tempo) che la legge prescrive (art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285). La responsabilità in proposito è quindi di chi ha la proprietà della tomba (concessionario dell’area nel caso di cui alla lettera a); Comune, nel caso di cui alla lettera b); ente gestore, nel caso di cui alla lettera c)). Chi ha detta responsabilità può rivalersi, nei tempi di legge, su chi ha progettato la struttura, se il vizio è derivante da una progettazione errata o imperfetta, o sull’impresa edile che ha realizzato materialmente l’opera, se il vizio deriva da imperfetta costruzione. Circa l’uso di detta tomba in occasione di sepoltura, codesta Azienda ha provveduto alla tumulazione, probabilmente ritenendo che l’acqua derivasse da condensa, sbagliando ad effettuare la tumulazione immediatamente dopo il primo aggottamento. Gli operai avrebbero dovuto fare l’aggottamento e attendere per valutare se si trattava di infiltrazione o di condensa. Il feretro doveva essere collocato provvisoriamente in camera mortuaria, in attesa dei lavori da effettuare per garantire la impermeabilità ai liquidi ed ai gas. In alternativa il feretro poteva essere tumulato in altro luogo, salvo la successiva traslazione. Circa la possibilità che vi sia una concausa dovuta all’inefficienza della rete fognaria, mi pare causa remota, ma non da escludere a priori. Comunque da valutare in base a confronto comparativo con altre zone cimiteriali o con indagini con pozzo piezometrico per valutare l’escursione della falda. Infine la questione dell’indennizzo chiesto dalla famiglia. Se la tomba venne originariamente costruita dal Comune per 6 posti, il Comune può legittimamente trovare una soluzione di accordo stragiudiziale che preveda la disponibilità di 6 loculi. Se invece la tomba è stata costruita da altri, il Comune non solo non può dare alcunché, ma deve anche inibire l’uso della tomba finché nella stessa non siano state ripristinate le condizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 285/90. Infine circa le richieste sulla possibilità di inquinamento della falda, possiamo affermare che per le tombe la normativa garantisce doppiamente: impermeabilità ai liquidi e ai gas della struttura e cassa di zinco saldata a fuoco, aggiuntiva a quella di legno. Per le sepolture in campo di inumazione, esse si possono fare se il piano di posa del feretro è almeno 50 cm. sopra il franco di massima risalita della falda freatica. Cosicché le percolazioni sono solo quelle naturali, per la lisciviazione dei composti organici, connessa alla piovosità della zona. È evidente l’ignoranza della collettività sui fenomeni che procedono alla scheletrizzazione dei cadaveri inumati, ma è del tutto ovvio e naturale, oltre che legittimo, che i processi di trasformazione determinino limitate ricadute per il terreno circostante e per il regime di acque della zona. Queste ricadute possono solo essere limitate con l’addizione di particolari sostanze nei terreni di inumazione, ma non eliminate completamente, essendo parte del ciclo della natura.
Norme correlate:
Art capo15 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
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