È possibile procedere a cremazione di resti mortali (salme inconsunte) direttamente provenienti da estumulazione, dopo l’uscita della L. 130/2001?
Risposta:
Si ritiene che non sia ancora possibile, salvo che non intervenga provvedimento di attuazione della L. 130/2001 o in caso di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco. Il problema sta nel cosa intendere provvedimento di attuazione della L. 130/2001. L’articolo 3 detta le norme di principio e lo strumento di attuazione. Poiché è successivamente intervenuta la Legge Costituzionale 3/2001, che limita la potestà dello Stato alle legislazioni di principio, in materia di sanità, essendo quest’ultima legislazione concorrente fra Stato e Regioni, si ritiene che la potestà dello Stato, attualmente, sia limitata alla modifica del regolamento di polizia mortuaria nazionale solo per la materia di legislazione propria, come lo stato civile. Ne consegue che, essendo già la L. 130/2001, legge di principi, ogni Regione già fin d’ora è nella piena potestà di attuarla, con legge e/o regolamento. C’è chi, si spinge, in assenza di normativa regionale contraria, a ritenere che anche con semplice regolamento comunale, per effetto dell’art. 117 della Costituzione, si possa procedere in tal senso. Data la rilevanza della questione e atteso il fatto che la posizione del Ministero della Salute è, allo stato delle cose, diametralmente opposta, con la manifesta intenzione di procedere a regolare la materia dal livello nazionale, si consiglia una particolare cautela, trattandosi, i processi di cremazione, di atti irreversibili.
Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CREMAZIONE-cremazione esiti fenomeni cadaverici
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