Quesito pubblicato su ISF2002/1-r

Domanda

Il Comune di … chiede se sia possibile procedere alla cremazione di resti provenienti da estumulazione straordinaria (dopo 20 anni) senza procedere alla inumazione per almeno 5 anni (art. 86, commi 2 e 3 della circ. Ministero della Sanità n.10 del 31/7/1998). Tale Comune ha infatti sempre seguito questa interpretazione ma sembra che altri provvedano invece direttamente alla cremazione, senza procedere alla inumazione dei cosiddetti "resti".

Risposta

La cremazione di resti mortali provenienti da estumulazione, non è ancora consentita, in quanto risultano vigenti i commi 2 e 3 dell'art. 86 del DPR 285/90, confermati dalla elencazione di trattamenti consentiti dal paragrafo 3 della circolare del Ministero della Sanità del 31/7/1998, n.10. Ciò non toglie che, per dare esecuzione al volere del de cuius, si proceda alla estumulazione del feretro per avviarlo a cremazione (ad es. per ritrovamento postumo di testamento o per dar corso alla volontà dell'interessato). In tal caso necessità la verifica delle condizioni stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90. È prevedibile che questa norma, ancora contenuta nel DPR 285/90, non ritenendola di principio, possa essere modificata con normativa regionale (legge di dettaglio e/o regolamento attuativo).