Il Comune di … chiede se sia possibile procedere alla cremazione di resti provenienti da estumulazione straordinaria (dopo 20 anni) senza procedere alla inumazione per almeno 5 anni (art. 86, commi 2 e 3 della circ. Ministero della Sanità n.10 del 31/7/1998). Tale Comune ha infatti sempre seguito questa interpretazione ma sembra che altri provvedano invece direttamente alla cremazione, senza procedere alla inumazione dei cosiddetti “resti”.
Risposta:
La cremazione di resti mortali provenienti da estumulazione, non è ancora consentita, in quanto risultano vigenti i commi 2 e 3 dell’art. 86 del DPR 285/90, confermati dalla elencazione di trattamenti consentiti dal paragrafo 3 della circolare del Ministero della Sanità del 31/7/1998, n.10. Ciò non toglie che, per dare esecuzione al volere del de cuius, si proceda alla estumulazione del feretro per avviarlo a cremazione (ad es. per ritrovamento postumo di testamento o per dar corso alla volontà dell’interessato). In tal caso necessità la verifica delle condizioni stabilite dai commi 4 e 5 dell’art. 79 del DPR 285/90. È prevedibile che questa norma, ancora contenuta nel DPR 285/90, non ritenendola di principio, possa essere modificata con normativa regionale (legge di dettaglio e/o regolamento attuativo).
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di
Riferimenti:
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