Il Signor XY chiede un giudizio in merito ad una scrittura privata sottoscritta tra lui ed un concessionario che ha realizzato una cappella (edicola funeraria con 20 loculi). La scrittura recita testualmente: “… I membri tutti della famiglia concessionaria (seguono firme autenticate da notaio) atteso che il Signor … con spirito di abnegazione e con disinteresse, si è sempre dimostrato disponibile nei confronti della famiglia concessionaria ed è legato alla stessa da rapporti di amicizia fraterna, danno il consenso gratuito ad usufruire perpetuamente di n° 6 loculi per sé e per i suoi, detti loculi sono ubicati alla destra di chi entra, dal n°… al n°… . La stessa famiglia concessionaria, di comune volontà autorizza il Signor … a provvedere, qualora lo ritenga liberamente opportuno, ad eseguire opera di manutenzione …”. Il Signor XY vorrebbe sapere se tale scrittura possa essere considerata valida e fargli usufruire, insieme ai suoi familiari della possibilità dell’uso perpetuo.
Risposta:
A nostro avviso è una soluzione irregolare. Vi è solo una soluzione ad un problema del genere: retrocessione al Comune dell’intera tomba e nuova concessione a tutte e 2 le famiglie con l’identificazione nel contratto delle parti (loculi) dell’una e dell’altra. La concessione diventa da perpetua a 99 anni. Ma occorre vedere se le regole comunali consentono di farlo. È un onere per le 2 famiglie. Non è applicabile l’istituto della benemerenza, che ha altra natura. L’effettuazione della scrittura privata come da Lei ipotizzato, può nascondere una cessione occulta di parte della tomba e quindi l’attivazione delle procedure da parte del comune di decadenza della concessione (nella presunzione della violazione dell’art. 92 comma 4 del DPR 285/90).
Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
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