Quesito pubblicato su ISF2002/1-c

Quest’amministrazione comunale ha rilasciato e continua a rilasciare concessioni cimiteriali per la realizzazione di cappelle e sarcofagi con le prescrizioni che di seguito si riportano: “L’uso dell’oggetto della presente concessione è limitato alle salme delle persone per le quali la concessione è stata fatta e di quelle altre persone di famiglia di cui all’art. 93 del dPR 285/90. Conseguentemente la presente concessione non trasferisce in favore del concessionario altro diritto che quello d’uso per il seppellimento che per altro, non potrà formare oggetto di cessione per alcun titolo e quindi non potrà essere venduto, né ipotecato, né donato, né lasciato ad altri per disposizioni d’ultima volontà.” A tale proposito si chiede di conoscere se per una cappella in corso d’edificazione ed intestata ad una persona singola, possa essere cointestata congiuntamente ad altra persona così come richiesto a quest’Amministrazione da parte del titolare di una cappella gentilizia.

Risposta:
Al momento costitutivo della concessione di cui all’art. 90 dPR 10 settembre 1990, n. 285 non sussistono difficoltà al fatto che essa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, ma in tal caso occorre avere l’avvertenza di regolare i rispettivi rapporti tra i diversi concessionari o di prevedere, meglio se espressamente, la loro titolarità indistinta, lasciando che l’utilizzo sia determinato dagli eventi luttuosi. In tal caso, le persone che possono essere accolte nel sepolcro privato così concesso sono pur sempre le persone dei concessionari e dei membri delle loro famiglie, quali definite a tale fine dal Regolamento comunale e/o dall’atto di concessione. Nel momento che la situazione rappresentata sembra segnalare che la concessione sia già stata rilasciata, ché altrimenti non avrebbe senso parlare di edificazione in corso, si deve considerare che essa non può essere modificata. Tuttavia, ove previsto dal Regolamento comunale, l’attuale titolare della concessione può rinunciarvi unicamente in favore del comune, rimuovendo le opere edificate od ottenendo dal comune il rimborso del loro prezzo, quale documentale con titoli idonei (fatture, bonifici bancari, ecc.) al loro valore nominale. Successivamente, e sempre se previsto dal Regolamento comunale, il comune provvederà all’assegnazione dell’area e degli eventuali manufatti su di essa insistenti, secondo i criteri di assegnazione stabiliti dallo stesso Regolamento o, non ostandovi questo strumento normativo, anche all’attuale concessionario congiuntamente a terza persona, nei termini di concessione originaria. (a cura di Sereno Scolaro)

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-demanialità,CONCESSIONE-annullamento,CONCESSIONE-atto pubblico,CONCESSIONE-cessione di tomba,CONCESSIONE-contratto,CONCESSIONE-inalienabilità,CONCESSIONE-licenza edilizia,CONCESSIONE-permesso di costruzione,CONCESSIONE-rapporto con il concessiona


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