Quesito pubblicato su ISF2001/4-j

L’Ufficio Tecnico del Comune di … richiede chiarimenti in merito alla possibilità di trasportare in area esterna al cimitero la terra risultante da esumazioni e/o bonifiche.

Risposta:
Occorre dapprima valutare se alle terre di scavo provenienti da cimiteri si applicano le stesse regole che si applicano a quelle di scavo provenienti da zone esterne ai cimiteri. Si premette che sul trattamento normativo cui sottoporre le terre di scavo provenienti da zone fuori del cimitero, vi è stata per anni incertezza. Difatti da tempo vi era discussione sul fatto se le terre di scavo fossero materiale o rifiuto e, in quest’ultimo caso se fossero rifiuto pericoloso o meno. Sul punto sono intervenuti, anche di recente la circolare (28/7/2000) del Ministero dell’Ambiente, una espressione del coordinamento dei Presidenti delle Regioni, atti regionali, modifiche del testo del Decreto Ronchi. Anche la Corte di Cassazione si è espressa sull’argomento. A mettere la parola fine sull’argomento è intervenuta la legge 443 del 21/12/2001 (commi da 17 a 19 dell’art. 1). Per grande sintesi, le terre e le rocce di scavo in genere, destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, è stabilito che quando la concentrazione media di inquinanti nelle terre di scavo sia inferiore ai valori di soglia stabiliti con Dm 471/1999, si tratti di rifiuti non pericolosi e quindi il trattamento è ben chiarito nella citata circolare Min. Ambiente 28/7/2000, oltre che dalla citata L. 443/2001. Ciò premesso occorre stabilire se le terre di scavo nei cimiteri siano disciplinate dalla norma generale o da una norma speciale. A nostro avviso la materia delle terre di scavo cimiteriali è disciplinata dal DM Ambiente, di concerto con la Sanità, n. 219 del 26/6/2000. Alla lettera f) del comma 4 dell’art. 1 del DM 219/2000, è chiaramente specificato che esso si applica a: f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Nelle definizioni, al comma 1 dell’art. 2 si trova la lettera f), che così recita: f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari; 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione. Sempre lo stesso decreto ne individua il trattamento all’articolo 13: “Articolo 13 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali: 1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. 2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2.” Sembra quindi di poter concludere che assimilando le terre di scavo provenienti da cimitero agli inerti provenienti da cimitero (come prevede la Corte di Cassazione per le terre di scavo fuori dal cimitero), ne consegue che esse hanno il trattamento come rifiuto non pericoloso: quindi o riutilizzate all’interno della stessa struttura cimiteriale (e sono quindi materiali, in quanto non entrano nel ciclo dei rifiuti) o sono avviate a recupero (secondo le procedure stabilite ordinariamente per il recupero degli inerti da scavo) o sono portati a discarica per inerti. Al di là della interpretazione normativa, è utile sapere che: 1) Se le terre di scavo provenienti dal cimitero vanno fuori del cimitero, deve essere vagliata la terra, con diligenza, per evitare che escano le ossa, dovendo queste essere avviate ad ossario comune; 2) In genere anziché sostituire il terreno, diviene più conveniente ed economico ricondizionarlo in sito, con l’aggiunta di sostanze capaci di correggerlo; 3) L’onere per il trasporto a discarica, come anche quello per il ricondizionamento, se eseguito al momento della inumazione, può essere tariffato.

Norme correlate:
Art 00 di Decreto Ministeriale n. 219 del 0

Riferimenti:

Parole chiave:
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