Quesito pubblicato su ISF2001/4-d

Il responsabile dello stato civile di … minaccia di denunciare all’Autorità Giudiziaria i familiari di un defunto in quanto gli stessi hanno richiesto e trattenuto le ceneri del figlio ai sensi dell’art. 2 della L. 130/2001. Il suddetto responsabile afferma che le nuove disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri non sono immediatamente eseguibili in quanto occorre attendere l’adozione del regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L. 400/88. Si chiede se sia corretta l’interpretazione del responsabile dello stato civile e quali siano le possibili conseguenze per i familiari del defunto.

Risposta:
Il responsabile dello stato civile di … ha perfettamente ragione. Si ritiene che ai familiari sia stata consegnata l’urna per il trasporto al luogo di destinazione finale (cimitero di …). Se il familiare, raggiunto per via breve, consegna l’urna subito al custode del cimitero di destinazione per la sepoltura, il familiare non dovrebbe essere soggetto a nessuna sanzione. Se invece questi trattiene l’urna o peggio disperde le ceneri, si è obbligati a denunciare all’Autorità Giudiziaria il fatto per l’applicazione della sanzione prevista dal codice penale. Se invece il trasporto è stato fatto da terzi, o la consegna è stata fatta dal custode del cimitero d’arrivo, vi è una violazione anche di questi, sicuramente del DPR 285/90 (sanzione amministrativa), con possibili aggravanti dati dal fatto che è incaricato di pubblico servizio.

Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 9

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-ceneri,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-dispersione,TRASPORTO_FUNEBRE-ceneri,VARI-sanzioni,VARI-reati


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.190 Posts

View All Posts
Follow Me :