Quesito pubblicato su ISF2001/3-u

Mi trovo a dover predisporre la stesura di numerosi atti di concessione di cellette ossario individuali e plurime di varia capienza, per alcuni dei quali è stata formulata a cura di un unico soggetto regolare istanza di concessione; e fin qui alcun problema si pone, atteso che l’art. 93 del D.P.R. 285/90 individua nelle persone dei concessionari e dei loro familiari il diritto passivo dello jus sepulchri. L’inghippo si verifica allorché in alcuni casi mi trovo un’istanza formulata dal soggetto richiedente in nome e per conto di più familiari (fratelli o sorelle individuati con nome, cognome e data di nascita per il fatto che non sempre si vuol fare riferimento a tutti i membri di quella famiglia), i quali hanno in parte aderito alla spesa da sostenersi per dare degna sepoltura ad esempio ai genitori (cosa della quale non abbiamo formale riscontro), circa i quali non sussiste alcun tipo di procura speciale che legittimi il richiedente ad agire in nome e per conto loro (il più delle volta la richiesta plurima è un atto di “cortesia” del richiedente verso i/le fratelli/sorelle che contribuiscono economicamente); in una situazione simile l’inserimento nell’atto di concessione della classica formula … vista la richiesta del sig. XX formulata “in nome e per conto di ….” o … vista la richiesta del sig. XX formulata per se e per altri …. (nome-cognome data e luogo di nascita del familiare) ha qualche valenza giuridica – divengono anch’essi (fratelli/sorelle) titolari del diritto passivo allo jus sepulchri, o possono vantare un qualche altro diritto (essere interpellati per lavori di manutenzione alla piastra posta a copertura della celletta ossario) – o mancando fin dall’origine una procura speciale è il caso di tralasciare la suddetta dicitura? E in caso di decesso del concessionario, oltre agli eredi dello stesso, subentrano anche questi soggetti?

Risposta:
Le cellette ossario costituiscono una delle possibili tipologie di sepolcri privati presenti nel cimitero (si veda anche l’art. 85, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), così che la questione posta va affrontata in linea generale per tutti i sepolcri privati presenti nei cimiteri, indipendentemente dalla natura, funzione, durata e capienza. La definizione di concessionario è, in genere, riferita alla persona che stipula la concessione cimiteriale, definito anche come “fondatore del sepolcro” e rispetto a questi, va individuata la famiglia, cioè le persone che devono essere considerate familiari del concessionario, in cui possono aversi più possibilità: ad esempio, un’unica definizione di “famiglia” per tutte le tipologie di sepolture private oppure distinte definizioni, eventualmente in relazione alla tipologia, alla durata, alla capienza od ad altri fattori ritenuti degni di apprezzamento. Il DPR 10 settembre 1990, n. 285 non definisce una volta per tutte ed in modo uniforme la “famiglia” del concessionario, lasciando che questa definizione (o, queste definizioni) siano attuate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, in modo che i comuni possano utilizzare tali definizioni come strumenti di gestione del cimitero e rispondere alle esigenze locali. Qui emerge l’esigenza di fare riferimento al regolamento comunale, che costituisce la fonte sostanziale per ogni definizione di “famiglia” del concessionario, cioè per l’individuazione delle persone che, prima o poi, hanno il diritto a venire sepolti nella concessione della specifica sepoltura privata. E’ stato detto che il concessionario costituisce la persona che stipula l’atto di concessione, termine che non va inteso solo nel senso materiale del termine, ma nel senso giuridico: così sarà di norma chi stipula l’atto o chi ne abbia la rappresentanza (che può sussistere o per legge, ad esempio nel caso di incapaci, o per conferimento dell’interessato): vanno quindi tenute presenti le disposizioni degli articoli da 1387 a 1399 codice civile. In particolare, va ricordato l’art. 1392 codice civile per quanto riguarda la forma, con l’avvertenza che l’atto di conferimento della rappresentanza costituisce esercizio dell’autonomia privata, mentre la concessione cimiteriale ha natura di concessione amministrativa di diritto pubblico, il ché importerebbe che la rappresentanza possa essere conferita unicamente con procura speciale derivante da atto pubblico, ovviamente registrato. Alcuni regolamenti comunali ammettono molto opportunamente la possibilità che quando vi siano più concessionari, si presuma che chi agisca lo faccia “in nome e per conto” di tutti gli aventi titolo e con il loro consenso: tali previsioni sono presenti, normalmente, in relazione alle concessioni già sussistenti, in quanto raramente si regola il momento in cui la concessione viene a sorgere, caso che importa dover fare riferimento alle norme di ordinaria applicazione in materia di stipulazione di atti da cui sorgono diritti, anche solo di mero utilizzo, su beni o simili, cioè le norme del codice civile. Le formule impiegate nelle domande evidentemente sono formule consuetudinarie locali, che dovrebbero (mi pare che il condizionale debba essere qui obbligatorio) trovare fonte nel regolamento comunale, non potendosi escludere che questa fonte regolamentare possa individuare procedimenti amministrativi pertinenti alla natura della concessione cimiteriale, con il solo limite della non violazione a norme imperative di legge (oltre che dei principi generali dell’ordinamento giuridico). In difetto di previsione regolamentare, esse sono mere formule di prassi che non hanno rilevanza sui diritti delle diverse persone, a vario titolo, coinvolte nella concessione (e che, per questo, sarebbe opportuno evitare, salvo adeguamento del regolamento). Rispetto alla questione circa il fatto che le persone “in nome e per conto” delle quali chi agisce dichiari di agire assumano una speciale posizione giuridica, si rappresenta che la questione va affrontata alla luce del regolamento comunale di polizia mortuaria, che rileva non solo per i procedimenti, ma, sotto il profilo sostanziale, soprattutto per l’individuazione delle persone che possano derivare diritti od obblighi dalla concessione cimiteriale. In difetto, si esprime l’avviso che non possano sorgere obblighi, e correlativamente non possano sorgere neppure diritti, salvo che il concessionario non abbia espressamente precisato che determinate persone sono destinatarie del diritto di sepoltura. Infatti, quest’ultimo può provenire anche da atto unilaterale di terzi. Gli obblighi di manutenzione di cui all’art. 62 DPR 10 settembre 1990, n. 285 fanno carico al concessionario, anche quando questi non abbia il diritto personale di essere sepolto nella sepoltura privata nel cimitero. Rispetto al subentro, in caso di decesso del concessionario, è sempre il regolamento comunale a dover regolare la situazione, potendosi scegliere, sempre o in via generalizzata per tutte le concessioni cimiteriali o in via speciale per tipologia, durata, capienza, ecc., se chi “succede” al concessionario, assuma o meno a sua volta la condizione di concessionario, sotto il profilo giuridico. Quando il “successore” non venga ad assumere la qualità di concessionario, rimane comunque obbligato agli obblighi di manutenzione od altri previsti localmente della sepoltura privata nel cimitero. Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che quando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l’”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate. (a cura di Sereno Scolaro)

Norme correlate:
Art capo10 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di

Riferimenti:

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