Con l’emanazione della legge 28/2/2001, n. 26 è espressamente previsto dall’art. 7.bis, che i servizi d’inumazione ed esumazione delle salme in campo comune sono a pagamento. A tale proposito, sono stati interpellati vari comuni al fine di conoscere gli importi fissati ed è emersa l’applicazione di somma diverse e comunque non omogenee. Stante quanto sopra si prega di voler comunicare se possibile il prezzo ottimale delle tariffe, tenuto conto che questo comune + capoluogo di provincia, classificato di gruppo A, con oltre 78.000 abitanti.
Risposta:
La disomogeneità segnalata è in qualche modo conseguente alla radicale trasformazione, anche culturale, indotta dalla norma richiamata, per cui risulta del tutto comprensibile sia un disorientamento, sia la difficoltà di gestire la transizione dalla gratuità, cioè dall’onere posto in carico al comune, all’onerosità. I metodi per la determinazione delle tariffe possono essere diversi, che vanno dall’analisi dei costi unitari (rispetto alla quale vanno tenute presenti le spese di mantenimento della fossa dal momento dell’inumazione a quello dell’esumazione) fino alla suddivisione unitaria (per singola inumazione) della spesa di cui al titolo 1, funzione 10, servizio 05 del bilancio, ricordando che la corrispondente entrata dovrebbe essere superiore, almeno nella misura idonea ad assicurare copertura degli oneri relativi alle inumazioni delle persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari. La determinazione della tariffa, quale sia il metodo utilizzato, deve tenere conto dei criteri stabiliti dall’art. 117 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 cioè l’equilibrio tra i ricavi ed i costi, assicurando l’integrale copertura dei costi, compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario e gli altri elementi presi in considerazione da tale norma. Una volta così determinata la tariffa, gli organi di governo del comune potranno anche deliberare modalità di transizione dalla precedente situazione di totale onerosità a carico del comune, non dimenticando le possibili responsabilità patrimoniale che da ciò possano derivare. Risulta improponibile individuare una tariffa ottimale astratta, magari in relazione a fasce di comuni, dal momento che i criteri del citato art. 117 importano la valutazione dei costi e dei ricavi, nonché degli altri parametri sulla base della realtà locale. Di fatto, la norma ha modificato così profondamente l’assetto delle entrate dei cimiteri da non poter consentire qualsiasi indicazione astratta. (a cura di Sereno Scolaro)
Norme correlate:
Art 00 di Decreto Legislativo n. 267 del 0
Art 1 di Decreto Legge n. 392 del 0
Riferimenti:
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