Quesito pubblicato su ISF2001/3-s

Nel caso di modifica strutturale di una tomba concessa a tempo indeterminato che comporti la riduzione dei posti indicati nell’atto di concessione (ad esempio da 16 posti ad 8 per adeguamento alla normativa) si deve rifare l’atto di concessione e, di conseguenza, portare la concessione ad una durata limitata?

Risposta:
Mi parrebbe proprio di si, dal momento che venendo a mutare il fine per cui il sepolcro è stato, a suo tempo, eretto, si dovrebbe determinare la decadenza. Il condizionale si giustifica con il fatto che ciò potrebbe non avvenire se la modifica strutturale sia apportata nel contesto dell’art. 106 DPR 285/1990 (anche senza grandi formalizzazioni sul provvedimento di autorizzazione (oggi e dal 1/1/2001, regionale per il DPCM 26/5/2000) trattandosi di un adeguamento a norme e prescrizioni tecniche estranee ai soggetti del rapporto (comune, quale concedente da un lato e concessionario dall’altro): in questo caso, l’esecuzione di opere che portino all’utilizzabilità del sepolcro, non produce decadenza.

Norme correlate:
Art capo22 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Decre

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-tombe interesse storico-artistico,CONCESSIONE-contratto,CONCESSIONE-licenza edilizia,CONCESSIONE-permesso di costruzione,CONCESSIONE-perpetuita’,CONCESSIONE-rapporto con il concessionario,CONCESSIONE-sepolcro,SEPOLCRO-manutenzione,SEPOLCRO-permes


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