Quesito pubblicato su ISF2001/3-r

Il Comune di … chiede di conoscere alcune anticipazioni sull’iter del famoso decreto attuativo della legge 130/2001 “Dispersione delle ceneri”. L’Ufficio cimiteriale di detto Comune ha da poco aggiunto alle competenze di polizia mortuaria quelle inerenti il rilascio delle concessioni cimiteriali e pertanto sta valutando la possibilità di modificare il regolamento comunale, assai datato. Volendo proporre una normativa che agevolasse la cremazione (si pensi ad esempio alle estumulazioni per cremazione) per recuperare loculi e consentire la vicinanza dei coniugi e parenti, il Comune voleva aspettare l’emanazione del famoso decreto per rendersi conto di eventuali probabili aggiustamenti (si pensi al prelievo obbligatorio su ogni cadavere!). Tuttavia i sei mesi sono scaduti senza vedere alcuna novità.

Risposta:
La legge 30 marzo 2001 n. 130 è entrata in vigore il 4 maggio, per cui i 3 mesi per il decreto sulle norme tecniche per i crematori sono scaduti il 4 agosto, mentre i 6 mesi per i piani regionali di coordinamento e, soprattutto, per l’adozione delle modifiche al DPR 10 settembre 1990, n. 285 (art. 3) scadranno il 4 novembre. Dire che la legge è entrata in vigore il 4 maggio è per altro poco, dato l’ampio ricorso a rinvii a provvedimenti attuativi. Per quanto effettivamente entrato in vigore, si rinvia alla circolare Sefit n. 4448 del 19 marzo 2001, pubblicata sul n. 2/2001 della Rivista I Servizi Funerari e reperibile al sito di Federgasacqua (www.federgascaqua.it/sefit), su cui suggerirei di vedere anche la circolare Sefit n. 4540 del 24 settembre 2001 (presenti anche sul sito www.euroact.net net). Dal momento che mi sembra di capire che sia l’art. 3 il punto che particolarmente interessa, si fa presente che il Ministero della salute aveva intenzione di riprodurre i principi dell’articolo nello schema di revisione al Regolamento di polizia mortuaria in discussione. Si trattava di una posizione di basso profilo in quanto si limitava a riproporre i principi e non ad utilizzarne le possibili aperture, anche se ciò è stato dovuto al fatto che, in quella fase, i lavori di revisione del Regolamento erano ormai alla fase quasi finale. Avrà, per altro, sentito notizie sul fatto che il Ministro della salute non condivide comunque il testo precedentemente elaborato, cosa che potrebbe comportare un blocco del processo di revisione, magari in funzione di un testo alternativo (su molti aspetti) che dia spazio ad altri soggetti. Attualmente siamo in questa situazione, ma anche in attesa della promulgazione della legge costituzionale sulle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, che una volta entrata in vigore, determina che la materia della polizia mortuaria si collochi nel quadro della legislazione regionale concorrente, cioè quella che compete alle regioni, all’interno di principi fondamentali determinati con legge dello Stato: e ciò farebbe sì che la revisione del DPR 10 settembre 1990, n. 285 non sia più nella competenza del Ministero della salute, di concerto con altri. Tra l’altro, l’attuazione dei principi dell’art. 3 non potrebbe essere fatta dalla regione, almeno per la parte in cui si affiderà all’ufficiale dello stato civile la titolarità dell’autorizzazione alla cremazione (e non più al dirigente a termini dell’art. 107, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), trattandosi di materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. Si potrebbe dire che ormai la legge sia molto vicina ad una situazione di inattuabilità. Rispetto all’obbligo di prelievi, ricordi che esso, se e quando attuato, dovrebbe riguardare le ASL e non i comuni, più interessati, semmai, alla cremazione dei resti mortali e alle relative procedure. Ma, oggi, tali opzioni sono ancora principi presenti nell’art. 3 e non attuabili, tanto che rimane sussistente il reato di dispersione delle ceneri, mancando i presupposti normativi per la legittima autorizzazione. Tra l’altro, resta fermo che le salme estumulate non sono suscettibili di cremazione “immediata”, ma devono prima essere collocate in inumazione (art. 86 DPR 285/1990), inumazione che è a pagamento, non solo per l’operazione in se ma anche per il mantenimento della sepoltura per il periodo richiesto, come la successiva esumazione (e la precedente estumulazione). Non va escluso, comunque, che, in questo scenario, il Ministero della salute “dimentichi” le modifiche costituzionali e proceda comunque (oramai, ci si può aspettare di tutto). (a cura di Sereno Scolaro)

Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 2

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata

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