A seguito dell’approvazione della L. 26/2001, la cremazione, al pari dell’inumazione in campo comune, è divenuta a pagamento per i cittadini. Il Comune di … chiede un parere in merito all’applicazione dell’IVA sulla fatturazione del servizio in quanto alcuni Comuni che gestiscono in proprio i forni crematori, fra i quali lo stesso Comune, non applicano l’IVA ritenendo la cremazione, al pari dell’inumazione, servizio funebre e cimiteriale.
Risposta:
Il Comune si comporta correttamente in quanto è Pubblica Autorità (diversamente da una SOCREM o da una impresa pubblica) e quindi applica quanto contenuto nel paragrafo 4 della circolare n. 8/1993 del Ministero delle Finanze. La circostanza che la cremazione sia ora onerosa per il cittadino poco importa. Anche la tumulazione lo era prima dell’uscita della L. 26/2001 e ciò nonostante era considerata fuori campo d’imposta se fornita dal Comune. La questione è invece più complessa per il gestore dell’impianto. Difatti le opzioni sono due: a) esenzione I.V.A. ai sensi dell’art. 10, punto 27) del DPR 633/72; b) I.V.A. piena al 20%. Si propende comunque per il comportamento seguente: – per cremazioni come naturale conclusione del funerale: esenzione I.V.A.; – per cremazioni non connesse al funerale (es. di resti mortali, di ossa, di cadaveri provenienti da esumazioni o estumulazione dopo qualche giorno) si applica l’I.V.A. al 20%.
Norme correlate:
Art 1 di Decreto Presidente Repubblica n. 633 del 19720
Art 1 di Decreto Legge n.
Riferimenti:
Parole chiave:
CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-tariffa,VARI-IVA
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