L’art. 4 della L. 30/3/2001, n. 130 modifica l’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, dicendo che i cimiteri di urne non abbisognano della distanza di duecento metri dai centri abitati per la zona di rispetto. È quindi già possibile fare ampliamenti di cimiteri esistenti, che altrimenti non potrebbero per farvi loculi, campi di inumazione, avvicinandosi alle abitazioni sotto i limiti stabiliti dall’art. 57 comma 4 del DPR 285/90?
Risposta:
Si, ritengo che dalla entrata in vigore della nuova legge (15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ciò sia consentito, in quanto non vi sono ragioni igienico sanitarie contrarie. È una valutazione del tutto discrezionale del Comune se procedere o meno a detto ampliamento, tenuto conto della situazione dei luoghi. Si noti infatti che occorre preservare la dovuta tranquillità del cimitero. Ma è indubbio che un Comune che si trovi in condizioni di carenza di spazio possa sfruttare tale possibilità per costruire un colombario di sole urne. In tal caso devono essere osservate le procedure di cui al comma 4 dell’art. 338 del T.U. LL. SS. approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni. Si consiglia di costruire il colombario con misure adeguate sia per urne cinerarie che per cassette di resti mortali ossei. Difatti potrebbe essere il nuovo regolamento di polizia mortuaria nazionale ad equiparare le due fattispecie, trattandosi di casi in cui non vi sono problemi per la salute e la pubblica igiene.
Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art 338 di Regio Decreto n. 1265 del 1934
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO-ampliamento,CIMITERO-centro abitato,CIMITERO-distanze
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