Il Comune di …, avendo la necessità di disporre di più spazio all’interno dell’ossario comune, vuole provvedere alla cremazione delle ossa presenti nell’ossario stesso con il relativo trasporto dal cimitero all’impianto di cremazione comunale. Chiede quindi se sia possibile effettuare l’asportazione delle ossa suddette dall’ossario per poi depositarne le ceneri presso lo stesso cimitero. Se la risposta è affermativa domanda inoltre come debba avvenire il trasporto delle ossa e se questo possa essere effettuato all’interno di casse destinate al crematorio o debba seguire prescrizioni particolari.
Risposta:
Innanzitutto è necessaria una specifica determinazione del Sindaco del Comune nel cui ossario sono contenute le ossa a voler effettuare – per motivi di riduzione volumetrica – la cremazione dell’intero o di una parte del contenuto in ossa dell’ossario comune. La determinazione individua sia il luogo di effettuazione della cremazione, sia ne autorizza il trasporto delle ossa, sia ancora la destinazione finale delle ceneri (cinerario comune del cimitero di cremazione o cinerario comune del Comune di partenza delle ossa). Se la destinazione delle ceneri è diversa dal cimitero ove è sito il crematorio la determinazione contiene pure l’autorizzazione al trasporto delle ceneri nel luogo di definitiva dispersione nel cinerario. In assenza di tariffa specifica, la collocazione di ceneri nel cinerario comune del Comune diverso da quello di partenza delle ossa, è operazione da ritenersi a titolo gratuito. Per il trasporto delle ossa al crematorio, visto che non sussistono problemi igienico-sanitari, si può utilizzare una bara o altro contenitore di materiale facilmente combustibile (ad es. cartone, legno, ecc.). Occorre evitare la vista diretta delle ossa ed assicurarsi che il contenitore sia chiuso e sigillato, per evitare eventuali trafugamenti di ossa durante il percorso. Non è obbligatorio l’uso di autofunebre. Per l’eventuale trasporto delle ceneri di ritorno si può usare un contenitore, di adeguate dimensioni e resistenza, sigillato, da aprire al cimitero di destinazione, dove le ceneri verranno disperse dentro il cinerario comune. Il trasporto di cui sopra viene annotato sul registro di cui all’art. 52 del DPR 285/90 sia l’uscita di un quantitativo (in Kg.) di ossa da ossario comune, sia l’entrata di ceneri in cinerario comune.
Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo13 di
Riferimenti:
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