Quesito pubblicato su ISF2001/3-b

Domanda

In occasione dell'estumulazione di salma o di resti mortali che i familiari intendono trasportare in altro Comune, il Comune di …, dopo aver autorizzato l'estumulazione ed il trasporto, consegna all'incaricato anche l'autorizzazione al seppellimento originale (art. 6 DPR 285/90), rilasciato all'epoca del decesso. Si chiede se tale comportamento sia corretto e se sia bene conservare, nel Cimitero di partenza, copia dell'autorizzazione alla sepoltura (ed in caso di smarrimento o di impossibilità a ritrovare la stessa se sia obbligatorio sostituirla con documento equipollente da consegnare al cimitero ricevente. Si chiede inoltre se l'autorizzazione alla traslazione sia onerosa?

Risposta

Se si tratta di traslazione di cadavere dopo la prima sepoltura (vds. circolare 10/98 del Ministero della Sanità per la distinzione fra resti mortali e cadavere) l'incaricato del trasporto, ai sensi dell'articolo 23 del DPR 285/90, deve essere munito di autorizzazione al trasporto, ai sensi art. 24. L'autorizzazione alla sepoltura originale (n.d.r. ora autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, ai sensi dell'art. 74 del DPR 396/2000) resta nel cimitero di prima sepoltura, non essendo richiesto per legge che segua il cadavere. L'autorizzazione alla sepoltura è infatti il documento in base al quale, dopo aver accertato a mezzo del medico necroscopo la realtà della morte, l'Ufficiale di stato civile ne autorizza la sepoltura. Pertanto una volta espletata tale funzione, non è più necessario che questa venga ripetuta, né tantomeno richiesta. È invece importante far seguire eventuali disposizioni concernenti: divieto di cremazione fino a nulla osta dell'autorità giudiziaria, morte per malattia infettivo diffusiva. La fornitura di una fotocopia dell'autorizzazione alla sepoltura è possibile, ma non obbligatoria. Per quanto concerne i resti mortali vi è l'obbligo dell'autorizzazione al trasporto (art. 24 e segg. DPR 285/90). L'autorizzazione alla traslazione non è onerosa.