Presso il Cimitero Monumentale del Comune di … numerose cappelle funerarie (date in concessione perpetua all’epoca della loro costruzione) sono state interessate da lavori di ampliamento (con realizzazione correlata di nuovi loculi) in data successiva all’introduzione del divieto di rilascio di concessioni perpetue. Poiché le concessioni rilasciate per tali nuovi loculi non possono avere durata superiore ai 99 anni, ci si chiede come si armonizzi tale previsione con la perpetuità delle originarie concessioni. In particolare: – dovrebbero essere rigettate le richieste di ampliamento?- tutte le concessioni (anche quelle originarie) dovrebbero diventare 99ennali con decorrenza dal rilascio delle nuove? – le nuove concessioni potrebbero beneficiare di una deroga al divieto di perpetuità? Analogamente, ci si chiede nel caso di traslazione della salma di un coniuge da un loculo con concessione 30ennale ad altro loculo (di lungo) con concessione perpetua (nel quale siano collocati i resti dell’altro coniuge), se la salma traslata possa beneficiare della perpetuità della concessione del secondo loculo.
Risposta:
La perpetuità della concessione di un’area o dell’uso di un sepolcro è indipendente dal “tragitto” fatto dalla salma (cioè dal fatto che la stessa vi pervenga dopo tumulazione in altra sepoltura concessa per 6 mesi, 30 anni o altro). Ciò che conta sono solo 2 cose, previste dall’art. 93 del DPR 285/90: a) Il diritto all’utilizzo del sepolcro (connesso al grado di parentela col fondatore del sepolcro e cioè del primo concessionario); b) Vi sia capienza nel sepolcro (è da intendersi in senso sostanziale, pertanto se vi è capienza per cassetta resti ossei o urna cineraria queste possono essere tumulate, ma se non vi è per un feretro, questo deve trovare altra collocazione a meno che attraverso operazioni di riduzione in resti non si possa liberare spazio nella tomba). Il vincolo di legge esistente dal 10.2.1976 (data di entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 803/75) impedisce qualunque concessione perpetua fatta dopo tale data. Ove fosse stata data erroneamente una concessione perpetua oltre tale data essa è nulla di diritto e l’amministrazione comunale pone in essere atti di autotutela per ripristinare la situazione di diritto (limitazione della durata della concessione in 99 anni dalla data certa di assegnazione). Un privato può presentare istanza di ampliamento della Cappella (originariamente concessa in perpetuo in zona A), per una ulteriore zona B, ma ciò non obbliga il Comune ad accogliere tale richiesta. Ove il Comune decidesse di accogliere la istanza di ampliamento, la può condizionare al verificarsi di determinate condizioni: Uno dei vincoli può essere quello che l’intestatario rinunci alla perpetuità della concessione della cappella in zona A e ne limiti la durata a 99 anni dal momento della decisione in tal senso del Comune. Ovviamente l’interessato può non concordare, ma allora il problema non sussiste, in quanto non si ha ampliamento della cappella (resta quindi la perpetuità della cappella in zona A). Se il privato interessato accetta la condizione del Comune, la parte di concessione aggiuntiva (zona B) potrà essere a 99 anni, con data unificata con l’altra trasformata (zona A) dalla originaria perpetua. Questa mi pare la soluzione più saggia e aderente al diritto (la chiamerei di unificazione nella durata temporanea). È invece impossibile la soluzione di unificazione nella perpetuità. È anche possibile la concessione 99-ennale di area in aderenza ad una perpetua. Ovviamente una parte della tomba proseguirà col regime di perpetuità e l’altra col regime della temporaneità per 99 anni. Ogni 99 anni occorre che gli aventi titolo procedano al rinnovo della sola parte interessata.
Norme correlate:
/Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO-ampliamento,CONCESSIONE-permesso di costruzione,CONCESSIONE-perpetuita’,CONCESSIONE-revoca,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-nicchie
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248