Quesito pubblicato su ISF2001/2-m

Alcuni Comuni adottano ordinanze che prescrivono, nel caso di trasporto di salma in duplice cassa, il divieto di tagliare la cassa interna di metallo ed obbligano invece all’uso di casse metalliche esterne a quella di legno. Tali ordinanze sembrerebbero in contrasto con i chiarimenti forniti dalla circ. Min. Sanità del 24.6.1993, n. 24, che al paragrafo 9.1 dispone: “…giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Sono pertanto illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino, nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno…”. Considerato che le suddette ordinanze vengono inviate a tutti i Comuni d’Italia tramite le competenti Prefetture – il che farebbe pensare alla legittimità del provvedimento adottato – il Comune di … chiede quindi un parere in merito.

Risposta:
Tali ordinanze non sono in contrasto solamente con la circolare citata, ma – principalmente – in contrasto con l’art. 75 DPR 10 settembre 1990, n. 285. Il fatto che la loro diffusione avvenga tramite le prefetture non conferisce legittimità, ma è solo la prova che i comuni che l’abbiano, illegittimamente, adottate cerchino alibi per giustificare tale comportamento. Si rinvia all’approfondimento “Inumazione e doppio feretro. Il sindaco ha il potere di abrogare il regolamento di polizia mortuaria?”, pubblicato in I Servizi Demografici, n. 12, dicembre 1992.

Norme correlate:
/Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
/Art capo14

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-regolamento,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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